Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10027 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10027 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Galvagni Giulia

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n.10/11/2

depositata il 7/2/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/4/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Galvagni Giulia

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia
contro la sentenza della CTP di Brescia n.77/15/2007 che aveva accolto

il ricorso

avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni 20041T00626000 per revoca delle
agevolazioni “prima casa” per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività ha svolto la contribuente.I1
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso .

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7912/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/05/2014

Il presidente ha fissato l’udienza del 3/4/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo e terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente motivazione circa “la
ritenuta contraddittorietà delle attestazioni del Comune”, smentita dagli atti di causa.

fa all, al dpr 131/86 laddove la CTR ha dato rilievo a circostanze di fatto prescindendo dalle
risultanze anagrafiche.
Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione sono fondate. Ed invero i
benefici fiscali per l’acquisto della prima casa vanno riconosciuti in base ai dati anagrafici
senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con
le risultanze degli atti dello stato civile essendo necessaria, ai fini predetti, l’esatta identificazione della decorrenza degli effetti dell’iscrizione anagrafica; attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può invero essere riconosciuta alla realtà
fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico. ( Conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1530 del
02/02/2012 , Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 15/06/2010; Sez. 5, Sentenza n. 4628 del
22/02/2008). Non conforme a tali principi è la decisione impugnata laddove ha rigettato
l’appello valorizzando alcune circostanze di fatto contrarie alle certificazione anagrafiche.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato
il ricorso proposto dalla Galvani avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni
20041T00626000 per revoca delle agevolazioni “prima casa” per mancato trasferimento
della residenza entro 18 mesi.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla Galvagni avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni
20041T00626000 per revoca delle agevolazioni “prima casa” per mancato trasferimento
della residenza entro 18 mesi, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando
irripetibili quelle del giudizio di cassazione
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, 3/4/2014

nte

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione della nota II bis all’art. 1 della tarif-

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