Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10027 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. est. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HOTEL DELLE PROVINCE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Province n.

103, rappresentata e difesa dall’Avv. CASALE Francesco del foro di

Avellino per procura a margine del ricorso, ed ora dom. c/o CORTE

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

D.G.M.V.;

– intimata –

nonche’ sul ricorso n. 11007/2007 proposto DA:

D.G.M.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via

principe Eugenio n. 32, presso lo studio dell’Avv. MUGGIA Roberto,

che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

HOTEL DELLE PROVINCE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 4935/05 della Corte di Appello di

Roma del 16.06.2005/21.09.2006 nella causa iscritta al R.G. n. 283

dell’anno 2004;

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 14.04.2011;

udito l’Avv. Paolo Izzo, per delega dell’Avv. Francesco Casale, per

la societa’ ricorrente e l’Avv. Stefano Muggia, per delega dell’Avv.

Roberto Muggia, per la controricorrente – ricorrente incidentale;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BASILE

Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di

quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 3.12.2000, D.G.M. V. esponeva:

-di avere lavorato alle dipendenze dell’HOTEL PROVINCE S.r.l. per il periodo 26.02.2000/21.03.2000 e di essere stata licenziata in questa ultima data per mancato superamento del periodo di prova;

– che la lettera di assunzione- contenente il periodo di prova – non era stata firmata da essa ricorrente contestualmente all’inizio del periodo di prova;

– che il licenziamento era nullo sia perche’ non sottoscritto dal rappresentante della societa’ sia perche’ il patto di prova era nullo.

Cio’ premesso, chiedeva declaratoria di inefficacia del licenziamento con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e risarcitorio.

2. All’esito il Tribunale di Roma con sentenza n. 89 del 2003 rigettava la domanda di nullita’ del licenziamento, osservando che la lettera di licenziamento- redatta dalla societa’ su carta intestata della stessa- conteneva la sottoscrizione della lavoratrice “per ricevuta e accettazione”. Lo stesso Tribunale riteneva invalido il patto di prova, per essere intervenuto in epoca successiva all’inizio del rapporto in data 13 marzo 2000.

3. Tale decisione, impugnata dalla D.G., e’ stata riformata parzialmente dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4935 del 2005, che ha affermato la nullita’ del licenziamento in relazione alla mancata sottoscrizione della relativa lettera, con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno secondo le regole in materia di inadempimento, con liquidazione delle retribuzioni globali di fatto dalla data di messa in mora (13.04.2000) fino alla scadenza del terzo anno successivo al licenziamento (21.03.2003), oltre accessori.

4. L’Hotel delle Province S.r.l. ricorre per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La lavoratrice resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni relative alla stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la societa’ ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 (e successive modifiche), sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che la lettera di licenziamento non reca alcuna firma, laddove essa- compilata su carta intestata- reca la sottoscrizione in calce “Hotel Province srl” e presenta accettazione e ricevuta della dipendente (in tal senso e’ formulato il quesito di diritto a pag. 9 del ricorso principale).

Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 in relazione all’art. 2702 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia. Le censure riguardano la non ritenuta validita’ dell’anzidetta lettera di licenziamento, e cio’ in contrasto con le altre risultanze documentali (come busta paga del marzo 2000 e libretto di lavoro), non adeguatamente e sufficientemente motivate dal giudice di appello (il relativo quesito di diritto e’ stato formulato a pagina 13 e 14 del ricorso principale).

Con il terzo motivo del ricorso principale la societa’ denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art., in relazione all’art. 2702 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia. La ricorrente assume che il giudice di appello non ha doverosamente valutato ne’ ha fornito alcuna motivazione sulla circostanza della produzione, senza alcuna contestazione, della lettera di licenziamento (il quesito di diritto e’ a pag. 16/17 del ricorso).

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto, come gia’ detto, che la lettera di licenziamento mancasse della sottoscrizione del datore di lavoro, sicche’ il recesso cosi’ intimato non produceva effetti sulla continuita’ del rapporto di lavoro. Da parte sua la societa’ ricorrente ha rilevato (pag. 8 del ricorso principale) che tale lettera risulta sottoscritta dall’Hotel Province.

A questa obiezione il giudice di appello non ha fornito esauriente risposta, non avendo preso in esame la circostanza che la medesima lettera reca in calce sottoscrizione riferibile all’Hotel Province, sia pure con una sigla, e non avendo verificato la riconducibilita’ di una siffatta sottoscrizione al rappresentante della societa’.

3. Con il quarto motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione degli artt. 1224 e 1227 c.c., nonche’ vizio di motivazione, lamentando la mancata detrazione dal risarcimento del danno del c.d. aliude perceptum da parte della lavoratrice e la mancata cooperazione di quest’ultima per il contenimento dell’ammontare dello stesso risarcimento.

Da parte sua la controricorrente con il ricorso incidentale lamenta violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 dell’art. 1223 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., contestando la legittimita’ della statuizione della sentenza impugnata sulla liquidazione del risarcimento del danno e la mancanza di motivazione sul punto.

Tali censure non hanno una loro autonoma valenza e possono ritenersi assorbite in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale.

4. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente ai primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento del quarto motivo dello stesso ricorso e del ricorso incidentale.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che, nel prosieguo del giudizio, procedera’ al riesame di tutti i profili emersi in sede di merito.

Il giudice di rinvio, nell’eventualita’ che ritenga illegittimo il licenziamento, dovra’ fornire adeguata motivazione sul punto della liquidazione del risarcimento del danno con limitazione a tre anni.

Lo stesso giudice provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto, nonche’ il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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