Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10026 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32769/2006 proposto da:

G.S., G.M., G.A., nella loro qualità

di eredi di L.A.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 34 4, presso lo studio dell’avvocato STURDA’

RAFFAELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MESSA LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2477/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/12/2005 r.g.n. 2351/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato MESSA LUIGI; udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per rinnovo notifica, in subordine,

accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello dinanzi alla Corte di appello di Lecce G.S., G.M. e G.A. – nella qualità di eredi di A.L. – impugnavano la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa in data 14 maggio 2004, con la quale era stata rigettata la domanda della loro dante causa nei confronti dell’I.N.P.S. e del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.

Nel relativo giudizio di appello si costituiva il MINISTERO appellato, mentre l’I.N.P.S. restava contumace; l’adito. Corte di appello – con sentenza del 1 dicembre 2005 – dichiarava l’appello inammissibile compensando le spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza G.S., G.M. ed G.A. – ut supra – propongono ricorso assistito da un motivo.

L’I.N.P.S. – unico intimato – resiste depositando procura difensiva, e partecipando alla discussione orale ex art. 370 c.p.c., comma 1, secondo alinea.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo i ricorrenti – denunciando “violazione degli artt. 285, 170, 324, 325, 326 e 327 c.p.c., nonchè vizi di motivazione” – rimarcano la censura della sentenza impugnata, che “la notifica della sentenza di primo grado è stata, inequivocabilmente, eseguita alla parte e non al suo procuratore costituito, per cui non si è determinato il decorso, nemmeno per il notificante, del termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., per il combinato disposto con gli artt. 170 e 285 c.p.c.”.

2 – Il ricorso come dianzi proposto si appalesa fondato. Infatti la Corte di appello di Lecce, per dichiarare l’inammissibilità dell’appello per essere decorso il termine breve di impugnativa a causa della notifica (a cura dell’appellante) della sentenza all’I.N.P.S., ha omesso di considerare che la cennata notifica in forma esecutiva è avvenuta direttamente all’I.N.P.S. – cioè alla parte direttamente e non al suo procuratore costituito – al fine di porre in esecuzione al decisione del Tribunale parzialmente favorevole agli appellanti. In senso opposto a quanto deciso dalla sentenza impugnata la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che l’art. 326 c.p.c., comma 1, ricollega il termine breve di impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c.. Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l’impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa (art. 157 c.p.c.), atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anzichè al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una diversa forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., inidonea a fare decorrere il termine d’impugnazione (così, originariamente, Cass. Sezioni unite n. 311171982 e, ex plurimis, Cass. n. 1152/2001).

Nè può essere idonea al cennato fine la notificazione nella specie avvenuta nei confronti del “MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce” – come sostenuto, in sede di discussione, dal difensore dell’intimato – in quanto con la sentenza di primo grado (sul punto passato, in giudicato) era stata esclusa la legittimazione passiva del MINISTERO (che, quindi, non era più parte nel processo), per cui la notificazione della sentenza non poteva conseguire gli effetti pretesi dall’I.N.P.S..

3 – In applicazione, pertanto, del cennato orientamento deve ritenersi che la notifica della sentenza del Tribunale di Lecce all’I.N.P.S. “presso la sede di Lecce” (e non al “domicilio eletto dall’Istituto nel giudizio di primo grado presso il suo procuratore avv. M. NESTOLA) non era idonea a fare decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello, sicchè la sentenza impugnata – che ha affermato il contrario ed ha perciò dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto da G.S., G.M. ed G.A., – è errata e deve, di conseguenza, essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice – che si designa nella Corte di appello di Bari – perchè proceda al completo esame della controversia e provveda, poi, alla corretta motivazione del relativo decisum.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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