Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10026 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17018-2011 proposto da:

C.A.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

BONAIUTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NICOLINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/03/2009 R.G.N. 711/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza depositata in data 9/3/2009 la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello proposto da C.A.R. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. avverso la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda della lavoratrice intesa a conseguire l’accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato per il periodo 1/3 – 31/5/2000, la intercorrenza tra le parti di un rapp6rto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna della società datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori;

che avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resisteva Poste Italiane s.p.a. con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con unico motivo, si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si lamenta che la Corte distrettuale abbia accertato la risoluzione del rapporto inter partes per mutuo consenso con motivazione illogica, nella carenza di prova certa, diversa dal mero trascorrere del tempo, di condotte idonee a suffragare l’ipotesi di risoluzione tacita del contratto;

che la società eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che la sentenza impugnata era stata depositata il 9/3/2009 ed il ricorso per cassazione era stato notificato oltre l’anno dal deposito dalla sentenza, non rilevando che la correzione di errore materiale valesse a prolungare i termini di impugnazione, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., giacchè tale ipotesi si verifica solo quando sia idoneo ad ingenerare dubbi sull’effettivo contenuto della decisione ovvero attenga ad errores in iudicando o in procedendo;

che il ricorso non è da ritenersi tardivo, ricorrendo tale ipotesi solo nel caso in cui l’errore corretto non sia tale da suscitare una obiettiva ambiguità sull’effettivo contenuto della sentenza (vedi Cass. 26/11/2008, n. 28189, Cass 20/10/2014 n. 22185, Cass. 11/09/2009, n. 19668);

che nello specifico il cognome della ricorrente viene riportato erroneamente nel contesto della pronuncia, essendo indicato come Congiu nella intestazione, a pag. 2, 4,5,8; come Piazza a pag. 7; come Contini a pag. 14; che si versa in ipotesi di errore materiale idoneo ad ingenerare obiettive incertezze in ordine alla corretta individuazione della parte ricorrente, consentendo l’impugnazione della pronuncia nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione;

che il ricorso, di conseguenza, è da ritenersi tempestivo, giacchè notificato entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

che è altresì fondato alla stregua del costante orientamento di questa Corte secondo cui “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. ex aliis, Cass. 18-112010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011, n. 16932, Cass. 24/2/2016, n. 3639). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011, n. 5887);

che nella fattispecie la Corte di merito ha ritenuto configurabile la risoluzione per mutuo consenso tacito in considerazione soltanto della breve durata del contratto, del notevole lasso di tempo (quattro anni e sei mesi), intercorso tra la cessazione del contratto e la prima contestazione formulata dal lavoratore, della mancata formulazione di qualsivoglia contestazione o riserva al momento della sottoscrizione del contratto, nonchè della avvenuta restituzione del libretto di lavoro e della accettazione incondizionata del t.f.r., elementi tutti incentrati soltanto sul decorso del tempo e sull’inerzia del lavoratore;

che nel contempo la Corte di merito, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto prive di valore concludente le altre circostanze dell’inserimento del lavoratore in una graduatoria per future assunzioni a termine e della direttiva di non stipulare contratti a tempo determinato con i soggetti che avessero in atto un contenzioso con riferimento a contratti a termine, avendo ritenuto che detti elementi fossero indice di una volontà “concorde con la risoluzione del rapporto in vista di una nuova assunzione a termine” e che la lavoratrice “avrebbe potuto e dovuto agire con la massima celerità quanto meno per avversare il contenuto della contestata circolare”, senza considerare che doveva essere accertata una “chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”, e non soltanto allo specifico contratto a termine, e che una pronta reazione del lavoratore, in base alla detta circolare, avrebbe comunque ostacolato una eventuale successiva chiamata da parte della società, così aggravando una situazione già precaria;

che il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, – in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi all’indirizzo qui ribadito e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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