Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10026 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10026 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Sercom s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via B.
Gastaldi 1, presso lo studio dell’avv. Ilaria Gioffrè, rapp.to e difeso dall’avv. Paola Damiani
, unitamente all’avv. Giuseppe Vitale , giusta procura in atti Controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n.
9/2012/10

depositata il 19/1/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/4/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Damiani per la controricorrente
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Sercom s.p.a.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla socie-

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/05/2014

tà contribuente

contro la sentenza della CTP di Pescara n. 205/4/2009 che aveva re-

spinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione della magior mposta di registro a seguito
di revoca delle agevolazioni di cui all’art. 33 L. 388/2000. Il ricorso proposto si articola in
tre motivi. Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione laddove la CTR non si è
pronunciata in ordine alla sopravvenuta decadenza.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifica indicazione del “fatto controverso”
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 76 dpr 131/86 e 11 della L.
289/2002 laddove la CTR ha ritenuto che il termine triennale non fosse prorogato dall’art.
11 cit.
La censura è fondata. L’art. 11 comma 1 bis della L. 289/2002, con la dizione “le violazioni
relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite.. “esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni
relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Da cio’ si
deduce che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica
anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza necessita’ di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale
conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso. Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell’articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorche’ fu aggiunto il comma 1 bis,unitamente alla
previsione del condono (D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis) fu contestualmente modificata la
rubrica del medesimo con la aggiunta della dizione “proroga dei termini” il che rende ben
chiara la intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione ( Conf. (Cassazione civile sez. trib. 18/09/2013 n. 21281; Cass. sez. 6 ord. n. 279 del
2013; Cass. sez. trib. n. 12069 del 2010; Cass. Sent. 24575/2010; Ord. n. 12069 del
17/05/2010).
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 33 della L. 388/2000 e 76 L.
448/01 laddove la CTR ha ritenuto la spettanza del trattamento agevolato ancor prima
dellyvenuta utilizzazione dell’immobile.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6251/13

Ordinanza pag. 2

3/4/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

La censura è fondata per quanto di ragione. Questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 7438 del
27/03/2009 (Rv. 607494) ha invero affermato che il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si

acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio”
di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto
dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, e sarebbe
sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.
A tal fine si è ulteriormente precisato ( Cass. 12655/2012) che l’attività richiesta per fruire dei benefici in questione non possa essere limitata alla realiz7.a7ione delle sole opere di
urbanizzazione – quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione-, bensì vada estesa
alla costruzione di un edificio, e ciò sia che l’intervento si concretizzi nella realizzazione di
nuova costruzione, sia nella demolizione e ricostruzione integrale di un edificio preesistente
che, al decorso del quinquennio abbia una consistenza significativa dal punto di vista urbanistico.
Alla luce dei principi sovraesposti, la CTR dell’Abruzzo, cui la causa viene rimessa anche
per la liquidazione delle spese, vorrà accertare l’avvenuta reali77a7ione da parte della Sercom s.p.a., anteriormente all’atto di vendita, di nuova costruzione avente una consistenza
significativa dal punto di vista urbanistico.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Abruzzo
Così deciso in Roma, 3/4/2014

1P es ente
Cicala

applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto

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