Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10026 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 06/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19471/2007 proposto da:
TELEMARKET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo
studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA, rappresentata e
difesa dall’avvocato LA GIOIA Claudio, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.K.;
– intimato –
e sul ricorso 22384/2007 proposto da:
K.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CADEO FAUSTO, giusta delega in atti;
– controricorrente incidentale –
contro
TELEMARKET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo
studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA, rappresentata e
difesa dall’avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 466/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 06/03/2007 R.G.N. 539/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
A.K. convenne in giudizio Telemarket spa assumendo di aver stipulato un contratto di formazione e lavoro per la durata di diciotto mesi, di cui lamentava la nullità per mancanza totale di formazione. Assumeva inoltre che era stato sottoposto a procedimento disciplinare e quindi licenziato illegittimamente, sul piano formale perchè la relativa comunicazione non era giunta al suo domicilio, sul piano sostanziale perchè il licenziamento era carente di giusta causa.
Il Tribunale respinse tutte le sue domande.
La Corte d’appello le ha accolte in parte. Con sentenza pubblicata il 17 marzo 2007, ha rigettato la domanda relativa alla nullità del contratto per mancanza di formazione, ma ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente il 15 marzo 2004 e ha condannato la società alla riassunzione o al risarcimento del danno pari alle retribuzioni da corrispondere fino alla scadenza del contratto detratto l’aliunde perceptum. Ma compensato metà delle le spese di entrambi i gradi, condannando la società al pagamento dell’altra metà.
La società ricorre per cassazione articolando tredici motivi. Il lavoratore ha depositato controricorso, contenente un ricorso incidentale articolato in due motivi. Le parti hanno fatto pervenire alla Corte dichiarazione del 7 marzo 201 Idi rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, con relative accettazioni, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
La Corte preso atto di ciò.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011