Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10025 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25691-2018 proposto da:

B.S., M.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO FERRONI;

– ricorrenti –

contro

BANCA CARIGE SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 20, presso lo

studio dell’avvocato MANLIO LENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONELLA GUADAGNI;

contro

– controricorrente –

BRISCA SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 20,

presso lo studio dell’avvocato MANLIO LENTINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONELLA GUADAGNI;

– controricorrente –

contro

B.E., O.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 267/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 1323/2016 del 17-6-2016 il Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c., dalla creditrice Banca Carige (mandataria della Cassa di Risparmio di Ferrara), dichiarò inefficace nei confronti di quest’ultima due atti di costituzione di fondo patrimoniale; il primo stipulato il (OMISSIS) dai coniugi M.S. ed Bu.El., il secondo il (OMISSIS) dai coniugi B.E. e O.L.; fondi costituiti, dopo un lungo matrimonio, nell’anno 2008, quando l’andamento economico della SEA srl (società di cui M.S., Bu.El. ed B.E. erano garanti) già denotava sintomi di criticità, e nei quali era stato conferito l’unico bene di propria rispettiva titolarità.

Con sentenza 267/2018 del 30-1-2018 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato i gravami proposti da M.S., Bu.El., B.E. e O.L.; in particolare la Corte territoriale ha ritenuto che la Banca avesse dato piena prova della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c., per l’accoglimento della domanda di revocatoria; nello specifico ha evidenziato che: l’avvenuto conferimento dell’unico bene immobile in un fondo patrimoniale, attese le limitazioni che conseguono alle potenziali esperibili azioni esecutive, era senz’altro pregiudizievole per i creditori; la prova della consapevolezza del detto pregiudizio, attesa la natura gratuita dell’atto di costituzione del fondo ed il conferimento dell’unico bene in proprietà, poteva essere ritenuta “in re ipsa”; la documentazione bancaria aveva fatto emergere l’esistenza di una crisi economica della società SEA sin dall’esercizio 2008.

Avverso detta sentenza M.S. ed Bu.El. B.S. propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso Brisca Securitisation srl, intervenuta in appello ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito vantato dalla Banca, e Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia.

Brisca Securitisation srl ha depositato ulteriore memoria.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia dato rilievo solo all’incapienza del patrimonio, ritenendo invece “in re ipsa”, per il solo fatto che si era disposto con atto a titolo gratuito dell’intero compendio immobiliare, la prova (il cui onere era invece in capo ai creditori) della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente in capo al debitore la consapevolezza del pregiudizio arrecato con l’atto alle ragioni dei creditori, non abbia tenuto conto di una serie di circostanze allegate e discusse (tra queste: proposizione dell’azione revocatoria solo qualche giorno prima del decorso dei cinque anni dal compimento dell’atto, crisi di liquidità del debitore principale divenuta recepibile solo a distanza di quattro anni dal compimento dell’atto revocando, con primi sintomi avvertiti solo nell’estate del 2011; elargizione di denaro da parte della Banca anche dopo l’atto revocando; finanziamento da parte dei soci alla società anche dopo l’atto revocando; non tardività (rispetto al matrimonio) della scelta di costituire il fondo (scelta ritenuta indice dell’insussistenza nel M. della consapevolezza del pregiudizio); presenza sugli immobili di ipoteche).

Il primo motivo è inammissibile.

Come in più occasioni precisato da questa S.C., la prova della conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato con l’atto dispositivo alle ragioni creditorie può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità (conf. Cass. 7507/2007); in particolare, al riguardo è stato precisato che “nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell’unico bene immobile di proprietà del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di questi dell’azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa”: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 17327/2011).

Non sussiste, inoltre, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, abbia ritenuto provati fatti dedotti a fondamento della domanda avanzata; in particolare, infatti, il motivo non denuncia affatto nè la violazione nè la falsa applicazione della detta norma di diritto, ma ne postula la violazione come risultato di una sollecitazione a rivalutare risultanze istruttorie, il che (come detto) non è consentito dai limiti del controllo della motivazione sulla questio fatti esistenti a seguito della novellazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

I su indicati fatti, asseritamente omessi dalla Corte territoriale, non appaiono, invero, a fronte di quanto in positivo evidenziato dalla Corte territoriale, di per sè decisivi in ordine alla sussistenza della consapevolezza, senza considerare che, peraltro, la sentenza impugnata (v. pag. 5) ha fatto espressamente riferimento alla crisi dell’azienda già nel 2008.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di Brisca Secutitisation srl, in complessivi Euro 11.272,00, e, in favore della Banca Carige SpA in complessivi Euro 8.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA