Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10025 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10025 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14901-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
COMMERCIALE AVELLINO SRI;

– intimata avverso la sentenza n. 325/17/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/11/2012,
depositata il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art.

34311
Alt

Data pubblicazione: 08/05/2014

380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate impugna con un unico motivo la sentenza resa dalla
CTR Campania n.325/17/12 depositata il 3.12.2012 che, in accoglimento
dell’appello incidentale proposto dalla s.r.l. Commerciale Avellino, aveva
annullato l’avviso di accertamento relativo ala ripresa a tassazione, per l’anno
2006, di IRES IRAP e IVA sul presupposto che il pvc emesso nei confronti del
stato allegato all’atto e se ne era riportato, nel pvc redatto a carico della società
contribuente, una mera sintesi, in spregio a quanto previsto dall’art.42 dpr
n.600/73 che richiedeva, invece, la riproduzione integrale.
La società contribuente non ha depositato difese.
Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art.42 dpr n.600/73
come modificato dall’art.2 d.lgs.n.32/01 e dell’art.112 c.p.c. per omessa
pronunzia, in relazione all’art.360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c.Lamenta che la CTR
aveva ritenuto illegittimamente che l’indicazione in sintesi dei contenuti
essenziali del p.v.c. richiamto negli atti notificati era di per sé insufficiente ad
integrare il requisito della motivazione del provvedimento.
La doglianza è fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che il requisito motivazionale
dell’accertamento, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed
oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione di fatti
astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle
ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa,
restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni
riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno
alla pretesa impositiva-Cass.n.23615/2011 e Cass n. 26458 del 04/11/2008-.
Si è poi precisato che nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto
anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati
all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per
tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e
Ric. 2013 n. 14901 sez. MT – ud. 02-04-2014
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fornitore New Distribution s.r.l. sul quale si era fondato l’accertamento non era

destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per
sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente
al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di
individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti
del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimentoCass. n. 1906 del 29/01/2008;Cass. n. 6914 del 25/03/2011;Cass. n. 9032 del
La prospettiva, opposta rispetto all’orientamento sopra esposto dalla quale è
partito il giudice di appello, il quale ha ritenuto che il detto art.42 imponeva la
riproduzione integrale del p.v.c. emesso nei confronti della fornitrice della
società contribuente è, dunque, manifestamente errata.E anche il precedente
evocato a sostegno di quanto sostenuto dalla CTR —Cass.n.4741/2010- non
contiene in alcun modo l’affermazione di principi diversi da quelli sopra
evocati.
La sentenza merita pertanto di essere cassata.
Il giudice di rinvio dovrà pertanto verificare il contenuto del pvc reso nei
confronti della società contribuente e richiamato nell’avviso di accertamento in
modo da valutare, alla luce dei principi sopra esposti, l’idoneità dello stesso ad
integrare il requisito motivazionale dell’atto impugnato. Lo stesso giudice dovrà
poi esaminare le ulteriori doglianze formulate dall’appellante ritenute assorbite
dal giudice di appello per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale
proposto dalla contribuente.

rt)

Il Collegio ha condiviso il contenuto della relazione sicchè, in accoglimento,
per quanto di ragione, del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio
ad altra sezione della CTR della Campania, anche sulle spese del giudizio di
legittimità
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Campania, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

O 8′

15/04/2013-.

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