Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10025 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 06/05/2011), n.10025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A.P., D.A., S.A.,

I.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato IOVANE CLAUDIO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUNTI FEDERICO,

BALOSSINO MAURIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1414/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/09/2006, r.g.n. 1706/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato IOVANE CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato il 18.1.2005 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, giudice del lavoro, di Alessandria, avverso il decreto ingiuntivo n. 221/04 emesso dal detto Tribunale in favore degli Ufficiali Giudiziari T.A. P., D.A., I.F. e S.A., nei confronti dell’U.N.E.P. (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) presso il Tribunale di Novara con il quale si ingiungeva il pagamento di determinati importi a titolo di ripartizione delle somme residue sulla percentuale dal D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122 e relativa all’anno 2001.

Con sentenza in data 12.7 /26.7.20055 il Tribunale adito dichiarava inammissibile l’opposizione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero opponente lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 21.9 / 27.9.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’U.N.E.P. presso il Tribunale di Novara, solo l’Ufficio suddetto, in quanto soggetto ingiunto, era legittimato a proporre opposizione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia con un motivo di impugnazione.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

Col predetto ricorso il Ministero lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la suddetta norma codicistica, omettendo di considerare che l’U.N.E.P. non aveva autonoma soggettivita’ giuridica ma costituiva mero ufficio del Ministero della Giustizia, ed in particolare una articolazione territoriale dell’Amministrazione giudiziaria.

Il ricorso e’ fondato.

Osserva il Collegio che l’Ufficio unico – la cui gestione e’ istituzionalmente affidata ad un dirigente cui sono assegnate specifiche attribuzioni di amministrazione – non puo’ considerarsi un soggetto dotato di personalita’ giuridica, e non costituisce un centro autonomo di imputazione (cfr. sul punto: Cass. 26 novembre 1980 n. 6269). Esso, gia’ qualificato in giurisprudenza come nucleo operativo, a struttura burocratica, della pubblica amministrazione della giustizia (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 11 novembre 1975 n, 3780 cit.), puo’ definirsi un vero e proprio ufficio del Ministero della Giustizia, cioe’ un insieme di mezzi materiali (locali, risorse, attrezzature, ecc.) e personali (laddove gli ufficiali giudiziari, come pure gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari, rientrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato), con specifici compiti di carattere strumentale che, in coordinamento con quelli di altri uffici, contribuiscono al perseguimento delle finalita’ pubbliche sottese alla funzione giudiziaria (Cass. SS.UU., 25.7.2006 n. 16895).

In siffatto contesto, la legittimazione alla opposizione a decreto ingiuntivo richiesto nei confronti dell’UNEP, inserendosi la detta struttura nella organizzazione del Ministero della Giustizia, della quale costituisce solo un Ufficio privo di personalita’ giuridica, si appartiene al Ministero predetto, quale destinatario in senso sostanziale della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo.

L’Ufficio Unico Notifiche si inserisce pertanto nell’ambito del Ministero della Giustizia il quale, e’ l’unico soggetto destinatario, sia in senso sostanziale che in senso processuale, in quanto effettivo centro di imputazione, della pretesa azionata, che viene pertanto ad incidere nella sfera giuridica del Ministero predetto.

Va di conseguenza ritenuta la legittimazione dello stesso a proporre la opposizione al decreto ingiuntivo.

Alla stregua delle argomentazioni svolte si impone, in accoglimento del ricorso proposto, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, la quale si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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