Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10024 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 15/04/2021), n.10024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25598/2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO N. 36, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SICILIANI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA PRINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO FOSSATI;

– controricorrentre –

avverso la sentenza n. 174/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/06/2018 R.G.N. 294/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità;

udito l’Avvocato SIMONA SICILIANI;

udito l’Avvocato ANDREA MUSTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata in data 8 giugno 2018, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da R.G. volto a far “accertare e dichiarare illegittimo e per l’effetto annullare il provvedimento di licenziamento intimato dalla società Impresa Prini Srl… per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, con ogni conseguenza di legge”.

2. La Corte in fatto ha condiviso “la valutazione delle risultanze probatorie operata dal Tribunale in ordine alla non fungibilità delle mansioni svolte dal R. rispetto agli altri tre autisti non licenziati… mansioni queste ultime che, in definitiva, l’appellante non ha neppure dedotto di aver svolto”.

Secondo la Corte, poi, “il fatto che la scelta sia ricaduta sul R. nonostante, a suo dire, egli fosse tra i primi 15 dipendenti più anziani dell’azienda non può configurare per ciò solo un atteggiamento di carattere discriminatorio e suo danno e… la sua individuazione non risulta affatto arbitraria”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.G. con 3 motivi; ha resistito con controricorso l’Impresa Prini Srl.

Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si lamenta che la Corte avrebbe fondato il rigetto della domanda del R. “sulle testimonianze rese da soggetti inattendibili” e senza prendere in considerazione “l’avvenuta produzione documentale”.

2. Il motivo è inammissibile.

Esso non considera che dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (del richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che conferma la decisione del primo, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di entrambi i gradi (art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014).

In questi casi il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019).

Il che non è accaduto nella specie, laddove nell’illustrazione del motivo ci si dilunga nel riesame delle deposizioni testimoniali e della produzione documentale, non essendo sufficienti, per superare l’originaria inammissibilità della censura, le argomentazioni tardive contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dalla difesa del R., che non è certo deputata a sanare formulazioni irrituali già compiute. Invero i vizi che rendono inammissibili i motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (tra molte v. Cass. n. 7237 del 2006; in precedenza Cass. n. 574 del 1983).

3. Il secondo motivo denuncia: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e degli artt. 1362 e 1366 c.c.”. Si sostiene che “il parametro della fungibilità delle mansioni” sarebbe stato “completamente disatteso dall’impugnata sentenza”; si assume che il R. era in possesso del titolo abilitante alla guida anche di autoarticolati a 4 e a 6 assi, come gli autisti non licenziati; in particolare si deduce che il R. avrebbe potuto condurre gli stessi veicoli condotti dal collega P..

4. Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.

Non è dubbio che la valutazione se due lavoratori svolgano o meno mansioni fungibili involge un apprezzamento di fatto affidato all’accertamento del giudice di merito. Se si critica il risultato di tale valutazione, peraltro nella specie conformemente effettuata dai giudici di entrambi i gradi di merito, non si denuncia un errore di diritto bensì si invoca un sindacato su di una quaestio facti precluso in sede di legittimità.

Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007). Sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto dècisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 33476 del 2019 e n. 33373 del 2019).

Nella specie parte ricorrente impropriamente pretende in sede di legittimità un nuovo giudizio sulla fungibilità o meno delle mansioni tra due lavoratori, avuto riguardo ad un apprezzamento complessivo della situazione fattuale che ha dato origine alla controversia che non può essere riesaminato innanzi a questa Corte, come fosse un terzo grado di giudizio.

5. Il terzo mezzo denuncia: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 3 Cost. e violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 15 e art. 1362 c.c.”. Si sostiene che il R. sarebbe stato destinatario di un trattamento deteriore rispetto al collega P. “i cui profili professionali risultano assolutamente compatibili e fungibili tra loro”, in violazione del principio di eguaglianza, e nonostante il primo avesse una maggiore anzianità di servizio rispetto al secondo. Si argomenta che “il vero motivo” che avrebbe indotto l’azienda a coinvolgere il R. nella procedura di licenziamento collettivo sarebbe “oggettivamente da rinvenire nel minor costo che ne sarebbe derivato alla stessa a seguito di tale decisione”.

6. La censura, per come formulata, è inammissibile.

Essa è priva di qualsivoglia specificità considerato che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

Nella specie, invece, parte ricorrente si limita a proporre una personale valutazione della vicenda storica, ancora riproponendo la questione della fungibilità dei compiti ed introducendo il tema dei “moventi” delle decisioni aziendali, senza tuttavia individuare adeguatamente l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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