Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10024 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10024 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA

aeuz_ JO024

sul ricorso 14612-2013 proposto da:
FAVICCHIO ELIO FVCLEI81E12C495V, FAVICCHIO SONIA
FVCSNO79R54F839F, AVERSA CIRA VRSCRI15A58H2430, quali
eredi del sig. Favicchio Alfredo, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
RUGGIERO RAFFAELE, rappresentati e difesi dall’avvocato PANE
CIRO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRA 1.E. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente notechd contro
EQUITALIA SUD SPA;

Data pubblicazione: 08/05/2014

- intimata avverso la sentenza n. 259/1/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI DEL 6/02/2012,
depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CONTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art.
380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Aversa Cira Favicchio Elio e Favicchio Sonia, quali eredi di Favicchio Alfredo
— impugnano con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza resa
dalla CTR Campania 259/1/12 del 14.5.2012 che ha accolto l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Napoli che
aveva accolto il ricorso contro il provvedimento di diniego dell’istanza di
rimborso formulata dagli odierni ricorrenti di somme dai medesimi corrisposte
in forza di una cartella di pagamento relativa a somme spettanti al de cuius
Favicchio Alfredo, soggette secondo l’Ufficio a tassazione separata.
Con il primo motivo i ricorrenti contestano il vizio di omessa o insufficiente o
contraddittoria motivazione della sentenza(art.360 comma 1 n.5 c.p.c.) e la
violazione dell’art.36 comma 2 n.2 e 4 del algs.n.546/92, nonché dell’art.111
Cost. (art.360 comma 1 n.3 c.p.c.).
Deducono che la CTR non avrebbe in alcun modo chiarito le ragioni che
l’avevano condotta all’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia,
ritenendo apoditticamente contraddittoria la documentazione prodotta nel corso
del giudizio dalla quale risultava indiscutibilmente l’impossibilità di sottoporre
a tassazione separata redditi spettanti iure successionis ai ricorrenti e non al de
cuius iure proprio.
Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art.116 c.p.c.
per omessa o ingiusta valutazione della prova documentale e la violazione e
falsa applicazione dell’art.2122 c.c. e dell’art.117 TUIR, in relazione all’art.360

Ric. 2013 n. 14612 sez. MT – ud. 02-04-2014
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02/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

comma 1 n.3 c.p.c. Lamentano che il giudice di appello aveva omesso di
esaminare la documentazione prodotta in giudizio rilasciata dalla ASL di
Napoli che attestava la liquidazione di importi agli eredi del Favicchio, ai
medesimi spettanti iure proprio ai sensi dell’art.2122 c.c. come aveva chiarito
questa Corte in quanto somme liquidate a titolo di indennità per mancato
preavviso.
della decisione in ragione del carattere una tantum delle somme versate ai
ricorrenti e della loro assoggettabilità a tassazione separata, correlata alla
tipologia del reddito rientrante nelle casistiche degli artt.17 e 21 del dpr
n.917/86.
Nerssuno si è costituito per Equitalia Sud spa.
Ciò posto, è fondato il vizio di insufficiente motivazione prospettato dai
ricorrenti nel primo motivo di ricorso, che assorbe l’esame della successiva
censura.
Ed invero, la CTR ha affermato la fondatezza dell’impugnazione proposta
dall’Agenzia sul presupposto che la decisione di primo grado era “del tutto
fondata su quanto eccepito dai ricorrenti e da una poco attendibile e
contraddittoria documentazione versata in atti, che di certo non può assurgere a
prova a loro favore”.
Si tratta, all’evidenza, di una motivazione che non lascia in alcun modo
comprendere le ragioni della decisione e che risulta, in definitiva, apodittica
laddove afferma la contraddittorietà della documentazione senza tuttavia
esplicitanie le ragioni.
Si comprende, allora, come il tema sul quale il giudice del rinvio avrebbe
dovuto incentrare la propria indagine, per l’appunto correlato alla verifica della
sussumibilità del reddito tassato nell’ufficio nell’ambito degli emolumenti
sottoposti a tassazione separata da svolgere sulla base della documentazione
versata agli atti- e dunque sulla rilevanza della certificazione rilasciata dalla SL
che attestava l’applicazione al reddito liquidato agli eredi del Favicchio
dell’art.2122 c.c.-, è stato totalmente omesso. Né può dubitarsi della rilevanza
della ricordata certificazione che, del resto, le parti stesse hanno interpretato in
modo diverso, tanto che l’Agenzia trae dalla stessa conclusioni diametralmente
Ric. 2013 n. 14612 sez. MT – ud. 02-04-2014
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L’Agenzia delle entrate ha contestato le censure, evidenziando la correttezza

opposte rispetto a quelle espresse dai ricorrenti- v., infatti, pag.3 controricorso-.
Da qui il vizio di motivazione, che assorbe gli altri profili di censura e che
giustifica la proposta di cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della
Campania in diversa composizione per nuovo esame, occorrendo nuovi
accertamenti in fatto impediti a questa Corte.
Il Collegio ha condiviso la relazione del relatore e, pertanto, in accoglimento
con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della
CTR della Campania.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di
legittimità ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma I 12 aprile 2014.

del ricorso proposto dalle parti ricorrenti la sentenza impugnata va annullata

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