Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10023 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/04/2017), n. 10023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16215-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4155/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/06/2010 R.G.N. 4652/2007.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza in data 8 giugno 2010, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e C.L. dal 1 febbraio al 30 aprile 2002, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione e condannato la società datrice al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni mensili corrispondenti all’inquadramento nell’area operativa dal 12 ottobre 2005, data di costituzione in mora, al 31 dicembre 2005, data di scadenza del triennio dalla cessazione del rapporto, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande della lavoratrice;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con quattro motivi, non avendo l’intimata C.L. svolto difese;
che la società datrice ha depositato verbale di conciliazione sindacale in data 7 luglio 2011 (successiva a quella di notificazione del ricorso) dal quale risulta l’amichevole e definitiva conciliazione di ogni controversia tra le parti, per rinuncia della lavoratrice, accettata da Poste Italiane s.p.a. agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, “con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione di successivi gravami”;
che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017