Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10023 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10023 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19722-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
SOCIETA’ OASI SERVIZI – SOC. COOP. SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore

intimata-

avverso la sentenza n. 8138/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 27.4.2012, depositata il 23/05/2012;

3tza-TA

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA MARIA
PERRINO.
letta la relazione scritta redatta dal consigliere dott. Antonino Di
Blasi;

comma 3, c.p.c.;

Premesso:

-sostiene l’Agenzia delle Entrate che, con la sentenza
indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione, benché abbia
voluto riconoscere la fondatezza delle ragioni addotte
dall’amministrazione, sia in via principale, là dove l’Agenzia ha
fatto leva sul potere del legislatore nazionale di limitare il
godimento del beneficio fiscale, pur in mancanza di un obbligo
comunitario, sia in via subordinata, là dove ha affermato la
sussistenza di un obbligo comunitario di limitare la misura del
beneficio, in modo da sottrarlo agli obblighi di notifica stabiliti
in via generale per gli aiuti di Stato, ha comunque respinto il
ricorso proposto dall’ufficio, di guisa che ne è uscita
confermata la sentenza impugnata, che ha reputato illegittima la
revoca parziale del credito d’imposta ex art. 67 1. 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi eccedenti il limite de minimis.

Rilevato che:

la relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Ric. 2012 n. 19722 sez. MT – ud. 02-04-2014
-2-

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis,

- la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata alla parte costituita;
non sono state depositate memorie

conclusioni della relazione, in base alle osservazioni che
seguono.
/.- La Corte ha chiarito che il procedimento per la

correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è
esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra
l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione
grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del
provvedimento mediante il semplice confronto della parte del
documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in
motivazione, senza che possa incidere sul contenuto
concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 25 gennaio
2000, n. 816; Cass. 3 maggio 1996, n. 4096; Cass. 9 settembre
2005, n. 17977).
2.-Tali presupposti non si riscontrano nell’ipotesi in
esame, in cui la Corte, a sostegno del rigetto del ricorso
proposto dall’Agenzia, sia pure previa correzione della
motivazione ex art. 384 c.p.c., ha annoverato il credito
d’imposta in esame tra gli aiuti che sono dispensati dalla
procedura di notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del
Trattato qualora non superino un importo prestabilito <

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