Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10022 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/2005 R.G.N. 210/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda avanzata da A.A., nei confronti della società Poste Italiane di cui era dipendente, avente ad oggetto il suo trasferimento nella sede vicina al parente handicappato grave che il giudice di primo grado aveva rigettato per difetto del presupposto della continuità dell’assistenza.

I giudici di appello premettevano che, sulla base degli accordi sindacali 17/1 e 23/1/01, il diritto al trasferimento andava riconosciuto ai lavoratori per i quali trovavano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 104 del 1992 e successive modifiche avendo detto personale la precedenza nella scelta della destinazione, indipendentemente dal posto occupato nella relativa graduatoria di appartenenza.

Ritenevano, poi, che le parti sociali, nel richiamare dette disposizioni di legge, avevano ampliato, coerentemente con le finalità dell’accordo stesso, la tutela prevista in favore del familiare dell’handicappato non richiedendo il requisito dell’assistenza in atto.

Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, avendo la lavoratrice dimostrato l’invalidità della propria madre, e di essere l’unico soggetto che prestava assistenza alla persona handiccapata, la stessa aveva diritto ad essere trasferita, con priorità rispetto agli altri lavoratori in graduatoria, in una delle località del sud prescelte.

Avverso tale sentenza la società Poste italiane propone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’ A. che deposita anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l’art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, trova applicazione solo per i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (V. per tutte Cass. 16275/07), mentre, nella specie, la decisione impugnata è stata pubblicata in data anteriore, sicchè non ha fondamento l’eccezione sollevata da parte resistente d’inammissibilità del ricorso per violazione del richiamato art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione alla collocazione utile da parte del personale non in eccedenza, nonchè vizio di motivazione.

Allega che la sentenza di appello ha omesso di considerare che il presupposto per rivendicare il diritto all’assegnazione, nell’ambito della mobilità volontaria, è di aver conseguito una posizione utile in graduatoria. Viceversa la lavoratrice non si è posizionata utilmente.

Assume poi, che il mancato accoglimento della predetta eccezione implica altresì, la violazione e falsa applicazione delle norme relative all’interpretazione dei contratti poichè dagli accordi sindacali 17 ottobre e 23 ottobre 2001 si desume in primis la previsione di determinati presupposti per essere destinatari di una posizione utile in graduatoria.

Con la seconda censura la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione al requisito dell’assistenza in atto e vizio di motivazione.

Richiama la società il criterio letterale e logico, nonchè l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della L. n. 104 del 1992, cui gli accordi rinviano, ai fini anche del concetto di assistenza.

Con il terzo motivo la società allega violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 1362 e segg. c.c., in relazione al requisito dell’esclusività dell’assistenza, nonchè vizio di motivazione.

Denuncia, in proposito, la società che la Corte di Appello ha ritenuto l’esclusività dell’assistenza “sulla base di una valutazione dei fatti di causa errata e contraddittoria”.

Sottolinea che la stessa controparte ha ammesso di essere coniugata e che la madre era assistita da una badante. Una corretta interpretazione dell’Accordo, conclude la ricorrente,avrebbe dovuto indurre ad affermare che il requisito di cui trattasi va inteso nel senso che non vi sia altro soggetto che presta assistenza.

Il primo motivo del ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Invero, la Corte territoriale si limita ad affermare che “l’accordo 23/10/01, con riferimento specifico alla posizione di portalettere, ha dato la precedenza al personale, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 142 del 1992 e successive modificazioni … precisando: Detto personale, ove inserito nelle sopraccitate graduatorie di mobilità, avrà la precedenza nella scelta della destinazione indipendentemente dal posto occupato dallo stesso nella relativa graduatoria di appartenenza”.

Non ha affrontato, pertanto, la Corte del merito, il problema, pur sollevato nel giudizio di merito, concernente la necessità, ai fini dell’operatività del meccanismo della precedenza nella scelta,sancito dagli accordi collettivi, di un utile posizionamento, in tale graduatoria, del lavoratore. In altri termini, doveva la Corte territoriale, preliminarmente, verificare se le parti contrattuali, avevano voluto riservare la precedenza nella scelta solo ai lavoratori che si fossero utilmente collocati in graduatoria, ovvero a tutti i lavoratori inseriti nella graduatoria a prescindere da una loro utile collocazione.

Tale accertamento, del resto, si poneva in via necessariamente pregiudiziale, considerato che l’attuale resistente, come non contestato, non si era utilmente collocata nella graduatoria.

La decisione della Corte di appello di Milano è, quindi, sotto tale aspetto affetta dal denunciato vizio di motivazione.

Conseguentemente in accoglimento del primo motivo del ricorso, nel quale rimangono assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto,la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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