Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10022 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14016-2011 proposto da:

R.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FAUGNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4389/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2010 R.G.N. 10977/2004.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 18 maggio 2010, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere tra D.C.A. e Poste Italiane s.p.a. e inammissibile l’appello proposto da P.L., D.F.A., F.G. e R.S. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti stipulati con Poste italiane s.p.a., della sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dalla data della prima assunzione e di condanna della società datrice al ripristino del rapporto e al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori;

che avverso tale sentenza R.S. ha proposto ricorso con tre motivi, cui ha resistito Poste Italiane s.p.a. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. N. 368 del 2001, art. 1, comma 2, ed omessa o erronea motivazione su fatto controverso e decisivo quale la sufficiente specificità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con Poste Italiane s.p.a., in virtù del richiamo degli accordi sindacali 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 25 CCNL 11 gennaio 2001, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, ed omessa o erronea motivazione sulla sufficienza della suddetta clausola a provare l’effettivo impiego della lavoratrice per le ragioni giustificative in essa indicate (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 1, artt. 1414, 1344 e 2126 c.c., in riferimento all’art. 1456 c.c., in caso di contratto a termine stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001 e di cui accertata la nullità della clausola ad esso relativa, per mancata conversione a tempo indeterminato del rapporto (terzo motivo);

che ritiene il collegio che i tre motivi, congiuntamente esaminabili siccome affetti dal medesimo vizio, siano inammissibili;

che, infatti, lungi dal contenere la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato (Cass. 30 marzo 2000, n. 3904; Cass. 25 maggio 2006, n. 12446; Cass. 7 marzo 2007, n. 5274), in ordine alla ritenuta novità di parte dei motivi e irrilevanza di altri (per le ragioni esposte a pgg. 5 e 6 della sentenza), ridondanti nell’illegittimità dell’appello per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 434 c.p.c., i predetti motivi formulano censure di natura sostanziale rispetto ad argomentazioni della Corte territoriale che neppure hanno affrontato i temi con esse posti, per preclusione del loro esame da ragioni di carattere processuale, affatto confutate (“Nel caso fosse ritenuto violato o falsamente applicato l’art. 434 c.p.c., comma 1, si reputa opportuno sottoporre alla Suprema Corte le altre ragioni di impugnazione non esaminate dalla impugnata sentenza”: così all’esordio del primo motivo, a pg. 6 del ricorso);

che pertanto i tre mezzi, non essendo riferibili alle ragioni della decisione, difettano del requisito di specificità (Cass. 16 aprile 1999, n. 3805; Cass. 2 agosto 2002, n. 11530; Cass. 23 luglio 2004, n. 13830; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3654), prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna R.S. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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