Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10022 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10022 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

sul ricorso 19720-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
COOP. SOCIALE MODISAN ONLUS s.c.r.1.;
– intimata avverso la sentenza n. 8139/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE DEL 27.4.2012, depositata il 23/05/2012;
letta la relazione scritta redatta dal consigliere dott. Antonino Di
Blasi;

Data pubblicazione: 08/05/2014

n
t

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis,
comma 3, c.p.c.;

Premesso:

-sostiene l’Agenzia delle Entrate che, con la sentenza

voluto riconoscere la fondatezza delle ragioni addotte
dall’amministrazione, sia in via principale, là dove l’Agenzia ha
fatto leva sul potere del legislatore nazionale di limitare il
godimento del beneficio fiscale, pur in mancanza di un obbligo
comunitario, sia in via subordinata, là dove ha affermato la
sussistenza di un obbligo comunitario di limitare la misura del
beneficio, in modo da sottrarlo agli obblighi di notifica stabiliti
in via generale per gli aiuti di Stato, ha comunque respinto il
ricorso proposto dall’ufficio, di guisa che ne è uscita
confermata la sentenza impugnata, che ha reputato illegittima la
revoca parziale del credito d’imposta ex art. 67 1. 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi eccedenti il limite de minimis.

Rilevato che:

– la relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
– la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata alla parte costituita;
non sono state depositate memorie
ritenuto:
– che debbano essere condivise le argomentazioni esposte e le

conclusioni della relazione, in base alle osservazioni che
Ric. 2012 n. 19720 sez. MT – ud. 02-04-2014
-2-

indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione, benché abbia

seguono.
/.- La Corte ha chiarito che il procedimento per la
correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è
esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra
l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione

grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del
provvedimento mediante il semplice confronto della parte del
documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in
motivazione, senza che possa incidere sul contenuto
concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 25 gennaio
2000, n. 816; Cass. 3 maggio 1996, n. 4096; Cass. 9 settembre
2005, n. 17977).
presupposti non si riscontrano nell’ipotesi in
esame, in cui la Corte, a sostegno del rigetto del ricorso
proposto dall’Agenzia, sia pure previa correzione della
motivazione ex art. 384 c.p.c., ha annoverato il credito
d’imposta in esame tra gli aiuti che sono dispensati dalla
procedura di notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del
Trattato qualora non superino un importo prestabilito «come
non specificamente contestato nella fattispecie in esame».
2. 1 . – Non pare in conseguenza ravvisabile errore
materiale, bensì, se del caso, errore di giudizio; il che comporta
l’inammissibilità del ricorso.
3.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi

la Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile
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