Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10022 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 06/05/2011), n.10022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.V., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE

CATERINA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STACUL

ANDREAS, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA

ELISABETTA, MERCANTI VALERIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/01/2007 R.G.N. 275/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

Udito l’Avvocato MELE CATERINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti in epigrafe – ex docenti dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, transitati alle dipendenze dell’I.N.P.S. in seguito a mobilita’ volontaria dal comparto scuola nel settembre 1998 secondo le procedure previste dal D.M. 19 marzo 1998, n. 195 e dall’ordinanza ministeriale n. 217/98 – assumevano che il loro rapporto di lavoro con l’INPS era disciplinato dalla menzionata o.m.

n. 217/1998, chiedendo al Tribunale di Pesaro:

1) la condanna dell’I.N.P.S., al computo del trattamento economico in base alla tabella allegata all’o.m. n. 217/1998, tenendo conto dell’anzianita’ di servizio maturata nell’Amministrazione di provenienza, nonche’ al pagamento delle connesse differenze stipendiali relative a competenze fisse ed accessorie, incrementate annualmente nella stessa misura prevista per gli altri dipendenti I.N.P.S.;

2) la condanna dell’Istituto alla corresponsione degli incrementi stipendiali ed accessori derivanti dall’applicazione delle competenze riportate nella tabella allegata all’o.m. n. 217, incrementate annualmente nella stessa misura prevista per gli altri dipendenti Inps;

3) in ogni caso, la condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione della componente accessoria corrispondente al cosiddetto “salario di professionalita’”;

4) l’accertamento del loro diritto al mantenimento del trattamento economico piu’ favorevole, con esclusione del riassorbimento della differenza stipendiale tra, il trattamento del comparto scuola ed il trattamento I.N.P.S., con condanna dell’Istituto al pagamento delle somme corrispondenti al riassorbimento gia’ effettuato.

In subordine, chiedevano accertarsi che il riassorbimento non poteva incidere sul valore delle competenze come indicato nella prima colonna dell’o.m. n, 217 in relazione all’anzianita’ di servizio loro riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, con condanna dell’I.N.P.S. al ripristino dei relativi valori stipendiali, nonche’ l’accertamento del loro diritto al riconoscimento, da parte dell’Istituto, dell’anzianita’ di servizio maturata nel comparto scuola, con condanna dell’I.N.P.S. al loro inquadramento nella 7^ qualifica funzionale sin dalla data del relativo riconoscimento ad opera dei componenti organi del comparto scuola.

Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 15 aprile 2004, dichiaro’ che i ricorrenti, collocati nella 6^ qualifica funzionale del ruolo I.N.P.S., avevano diritto alla retribuzione determinata in ragione dell’anzianita’ di servizio maturata presso l’ente di provenienza, comprensiva dei trattamenti economici, anche accessori, previsti per il personale I.N.P.S. secondo la tabella allegata nella citata ordinanza e come indicato dall’art. 19, comma 2, del c.c.n. del 1999, con condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze retributive, con gli interessi legali. Avverso tale sentenza proponeva appello l’I.N.P.S. Resistevano gli odierni ricorrenti.

Con sentenza del 22 gennaio 2007, la Corte di appello di Ancona accoglieva il gravame e respingeva le domande proposte in primo grado.

Proponevano ricorso per cassazione i dipendenti in epigrafe indicati, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 217/98 e relativa tabella allegata, prevedente la spettanza, per il personale transitato dal comparto scuola ad altra amministrazione, del trattamento economico con l’anzianita’ di servizio maturata nell’amministrazione di provenienza, comprensivo sia delle competenze fisse sia di quelle accessorie.

2. -Con secondo motivo i dipendenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella ritenuta mancanza di prova circa l’esatta anzianita’ di servizio maturata in capo ad ogni singolo dipendente, che ben avrebbe potuto la corte di merito calcolare in base alla documentazione inerente la posizione dei singoli appellanti, facendo ricorso, se del caso, ai poteri ufficiosi previsti dall’ordinamento. Evidenziavano la rilevanza del riconoscimento da parte dell’I.N.P.S., al momento della mobilita’, dell’intera anzianita’ di servizio maturata presso il comparto scuola, come previsto dalla o.m. n. 217/98, art. 6, comma 2.

I ricorrenti in subordine si dolevano, senza proporre un formale motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., del ritenuto riassorbimento del miglior trattamento economico goduto ai momento del passaggio presso l’I.N.P.S. 3. -I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati.

Questa Corte ha piu’ volte in materia affermato che in tema di procedure volontarie di mobilita’ nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali – di legge, di regolamento o di atti amministrativi- che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retribuivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuita’ indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilita’ degli assegni “ad personam” (attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico acquisito), argomentando dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31). A tali disposizioni speciali – attributive di trattamenti “di privilegio”, in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l’amministrazione di destinazione – si ricollega l’ipotesi contemplata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2, comma 3, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici piu’ favorevoli in godimento, con le modalita’ e nelle misure previste dei contratti collettivi (Cass. 9 febbraio 2009 n. 3191;

Cass. 2 febbraio 2007 n. 2265). Questa Corte ha parimenti statuito che ai docenti di ruolo in classi di concorso in esubero, transitati alle dipendenze dell’INPS a seguito di procedura di mobilita’ intercompartimentale alla stregua del D.M. 19 marzo 1998, n. 135 e dell’ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, spetta solamente la conservazione dell’anzianita’ maturata presso il Ministero sino al momento del trasferimento e non l’acquisizione della diversa anzianita’ interna presso l’INPS, come se il rapporto si fosse svolto con l’Istituto sin dall’inizio, dovendosi, conseguentemente, escludere il diritto degli ex docenti a vedere ricostruita la carriera presso il nuovo datore di lavoro, Cass. 13 febbraio 2008 n. 3483.

4. -La sentenza impugnata si e’ attenuta a tali principi, sicche’ il ricorso deve respingersi, ogni altra questione, ivi compreso il denunciato mancato esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice di merito circa l’effettiva anzianita’ di servizio, restando assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 11,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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