Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10021 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13137-2018 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ACCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MUNNO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO PASSARELLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1362/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 237/2013 del 27-2/10-5-2013 il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano, rigettò la domanda proposta da A.G. nei confronti del Comune di Mugnano di Napoli diretta al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, della somma di Euro di Euro 516.384,13 (oltre rivalutazione ed interessi), pari al corrispettivo che il Comune avrebbe dovuto pagare all’ A. per l’attività lavorativa di custode dell’acquedotto comunale dallo stesso svolta dal 17 giugno 1997 per undici anni; il Tribunale condannò, inoltre, l’ A. anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00.

Con sentenza 13627/2017 del 24-3-2017 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame dell’ A., dichiarando inammissibile la domanda di arricchimento senza causa dallo stesso proposta, e condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 13.800,00; in particolare la Corte d’Appello ha evidenziato che, nel caso di specie, era indubbio il difetto del carattere di sussidiarietà della proposta azione, atteso che lo stesso A. aveva addotto di avere proposto per due volte al Tribunale di Napoli domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro in questione alle dipendenze del Comune (cui era seguita una prima decisione di inammissibilità ed una seconda di rigetto nel merito della detta domanda); la Corte ha, poi, precisato, che la liquidazione da parte del primo Giudice delle spese a carico dell’attore (Euro 6.000,00) era stata parametrata al valore della causa (domanda per Euro 516,384,13), inferiore anche al minimo (Euro 9.045.000) previsto per lo scaglione.

Avverso detta sentenza A.G. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Il Comune ha presentato memoria solo al fine di avvalersi della facoltà di presentare memorie prima della discussione ex art. 380 bis c.p.c..

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., artt. 2041 e 2042 c.c., sostiene che l’accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell’infondatezza dell’azione contrattuale, non preclude alla stessa parte la proposizione di una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa; si duole, pertanto, che la Corte territoriale abbia d’ufficio ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento per carenza del presupposto della sussidiarietà.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

L’azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata nello stesso processo o anche successivamente in via autonoma rispetto all’azione contrattuale, soltanto qualora quest’ultima sia stata rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ovvero sotto il profilo della carenza “ab origine” dell’azione proposta per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento (conf. Cass. 2350/2017; 6295/2013).

Nella specie il ricorso non esplicita il motivo del rigetto della domanda contrattuale proposta dall’ A. e basata sull’invocazione della sussistenza di un rapporto di lavoro, non chiarendo se detto rigetto sia stato dovuto a mancata dimostrazione dei fatti storici o a mancanza o invalidità del titolo lavorativo, e non consente, pertanto, a questa S.C. di apprezzare se la Corte territoriale abbia fatto corretto uso del su richiamato principio giurisprudenziale.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e D.M. Giustizia n. 55 del 2014, si duole che la Corte territoriale abbia liquidato in Euro 13.800,00 (di cui Euro 12.000,00 per compensi) le spese del secondo grado, motivando detta liquidazione in ragione “del valore della controversia, del mancato svolgimento di una fase istruttoria, e del mancato deposito di comparse conclusionali da parte dell’ente territoriale, nonchè di tutti gli altri parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, senza tuttavia specificare in concreto detto valore; la controversia, pertanto, doveva ritenersi di valore indeterminabile, come affermato dallo stesso ricorrente, ai fini del contributo unificato, dopo le conclusioni dell’atto di appello e in conformità con il “petitum” dell’appello stesso, non potendosi far riferimento, per la liquidazione delle spese del secondo grado, al valore della causa ritenuto per il primo grado; di conseguenza, tenendo presente lo scaglione di valore indeterminabile, e rilevato che, per quanto affermato dalla stessa Corte territoriale, dovevano essere considerati il mancato svolgimento della fase istruttoria ed il mancato deposito di comparse conclusionali da parte dell’ente territoriale, la liquidazione dei compensi in Euro 12.000,00 superava l’entità del valore parametrale di riferimento, e l’entità, in mancanza di questioni di particolari difficoltà, non poteva discostarsi così sensibilmente dai minimi di scaglione (980,00 per la fase di studio; 675,00 per la fase introduttiva; 870,00 per la fase istruttoria; 1.652,50 per la fase decisionale).

Il motivo è infondato.

A prescindere da ogni altro rilievo, la censura non considera che il compenso per la fase decisionale non comprende solo le comparse conclusionali, ma, in base al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), anche le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; di conseguenza, dovendosi tenere conto della fase decisionale, la liquidazione dei compensi operata dalla Corte in Euro 12.000,00, anche a volere ritenere la causa di valore indeterminabile e a non considerare la fase istruttoria, è ampiamente compresa tra il minimo (3.307,50) ed il massimo tariffario (17.127,00) di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 55 del 2014, riportate in ricorso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il Comune svolto attività difensiva in questa sede, atteso che la memoria è stata presentata solo “al fine di avvalersi della facoltà di presentare memorie prima della discussione ex art. 380 bis c.p.c.”.

Salvo revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente giudizio di legittimità (v. Delib. 20 febbraio 2018 del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di (OMISSIS)), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis; tale ulteriore importo non è dovuto, ai sensi del combinato disposto di cui al medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131, che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell’ulteriore importo ai sensi di detto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; (conf. Cass. 7368/2017, secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio”; conf. Cass. 9538/2017; 18523/2014).

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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