Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10021 del 24/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10021 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORD INANZA
sul ricorso 6238-2011 proposto da:
LONGOBARDI MARCO LNGMRC37P02F839Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AMMIRAGLI 119, presso
ANTONIO CARPENTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato
NATALE GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA BELVEDERE 190 IN NAPOLI,
TRAPANI CAROLINA;
– intimati avverso la sentenza n. 1178/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 02/02/2010;

Data pubblicazione: 24/04/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona

del Dott.

COSTANTINO FUCCI che nulla osserva.

Ric. 2011 n. 06238 sez. M2 – ud. 19-03-2013
-2-

r.g. n. 6238.11

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Napoli ha confermato quella n. 59940/04 del
locale Giudice di Pace, reiettiva dell’opposizione proposta da Marco Longobardi, nudo

con il quale gli era stato intimato, in solido con l’usufruttuaria Carolina Trapani, il
pagamento della somma di e 2465,95,a titolo di oneri per lavori interessanti lo stabile.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’opposizione fosse preclusa dalla mancata
impugnazione, da parte del Longobardi,della delibera assembleare di approvazione del
consuntivo delle spese e,che,comunque, i lavori in questione (tra i quali figuravano la
riparazione di mura perimetrali,sistemazione della pendenza del lastrico solare,sostituzione
di una colonna pluviale) fossero di natura straordinaria, i cui oneri avrebbero fatto carico al
nudo proprietario.
Ricorre con due motivi il Longobardi;non resistono il condominio e la Trapani.
Ad avviso del relatore il ricorso si palesa meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo,deducente malgoverno dell’art. 100 c.p.c e carente motivazione,
fondata è la censura evidenziante che il Longobardi non avrebbe potuto,per difetto
d’interesse, impugnare la delibera di approvazione del consuntivo delle spese, che aveva
ripartito

le spese,secondo le tabelle millesimali, tra le varie unità immobiliari e non

anche ,per quanto attiene a quella in questione, tra nudo proprietario ed
usufruttuariofl ‘interesse è sorto,invece,soltanto a seguito della notifica del decreto
ingiuntivo, con il quale le spese venivano pretese, in solido, da entrambi.
Quanto al secondo motivo,deducente violazione e falsa applicazione degli artt 1005 e 1044
c. c. e vizi di motivazione, deve rilevarsi che i lavori menzionati dal Tribunale,a titolo di
esempio,non esaurivano quelli per i quali era stato chiesto il pagamento,fìgurando nel
1

proprietario di un immobile sito in un edificio condominiale,avverso il decreto ingiuntivo

relativo elenco, lungo ed analitico, varie categorie di opere (alcune delle quali di palese
natura manutentiva),delle quali il giudice di merito, anche in considerazione del contrasto di
posizioni insorto tra l’opponente e la Trapani,che,contumace in primo grado, aveva
partecipato al giudizio di appello resistendo al gravame,avrebbe dovuto tener conto al fine
di stabilire quali facessero carico, ai sensi dei citati articoli al nudo proprietario e quali

questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito,incorrendo,quantomeno,nel
denunciato vizio di motivazione.
Si propone,conclusivamente,l’accoglimento del ricorso.
Roma 15 ottobre 2012.

Il Cons.rel.L.Piccialli ”

Tanto premesso,rilevato che alla surriportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni
delle parti o del P.G.,i1 collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte nella
stessa,supportate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. n. 2236/12,quanto all’applicazione
dei criteri di riparto di cui agli artt. 1004 e 1005 c.c.,n.21774/08 e n. 23291/06,quanto
all’esclusione della solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario in tema di pagamento
delle spese di manutenzione dell’immobile in condominio ed alla ripetibilità delle stesse in
base agli anzidetti criteri),decide in conformità alla proposta.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ad entrambe le censure
accolte,con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Napoli,cui si demanda anche il
regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese di questo
giudizio,a1 Tribunale di Napoli ,in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013.

all’usufruttuaria; limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in

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