Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10021 del 20/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13891-2011 proposto da:

M.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SOCCIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO

GALASSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4390/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2010 R.G.N. 10988/2004.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 18 maggio 2010, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere tra M.A. e Poste Italiane s.p.a. e inammissibile l’appello proposto da M.N., D.L.E., T.V. e De.Sa.Pa. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti stipulati con Poste Italiane s.p.a., della sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dalla data della prima assunzione e di condanna della società datrice al ripristino del rapporto e al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori;

che avverso tale sentenza M.N. ha proposto ricorso con due motivi, cui ha resistito Poste Italiane s.p.a. con controricorso;

che è stata depositata memoria dalla ricorrente, peraltro oltre il termine prescritto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 414 e 342 c.p.c., per erronea esclusione di adeguata esposizione del fatto (durata e causale del contratto a termine concluso) e di specificità dei motivi di appello in difetto di valutazione di atti e documenti (primo motivo); mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, per la giustificata deduzione nell’atto di appello di violazione della suddetta normativa (secondo motivo); che ritiene il collegio che il primo motivo debba essere dichiarato inammissibile e il secondo, in ragione di ciò, assorbito;

che, infatti, il primo, al di là dell’erronea deduzione del vizio quale error in iudicando anzichè in procedendo, per la pertinenza della carenza di specificità dei motivi di appello a un difetto di attività del giudice o delle parti, ossia proprio ad un fatto processuale, sul quale il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077), è inammissibile perchè non consente al giudice di legittimità l’esercizio del potere di diretto esame della specificità dei motivi di appello (Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 10 settembre 2012, n. 15071; Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 15 gennaio 2009, n. 806; da ultimo, in linea generale: Cass. 21 aprile 2016, n. 8069);

che ciò consegue alla violazione (per omessa trascrizione della sentenza di primo grado e dell’atto di appello) del principio di specificità, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo del difetto di autosufficienza del ricorso, in assenza di indicazione specifica nel ricorso anche degli atti processuali su cui si fonda, individuati nella loro sequenza procedimentale e di trascrizione nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza (Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937): non potendo tale lacuna essere rimediata con l’ausilio di altri atti del giudizio diversi dal ricorso (Cass. s.u. 18 maggio 2006, n. 11653; Cass. 21 settembre 2015, n. 18483), essendone la trascrizione (in particolare integrale dell’atto di appello) contenuta nel controricorso;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M.N. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA