Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10021 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10021 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 1925-2007 proposto da:
VESSA

PASQUALE

(C.F.

VSSPQL58D06G192F),

nella

qualità di titolare della DITTA VESSA GEOM.
PASQUALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

Data pubblicazione: 15/05/2015

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO
2015

BORRIELLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

365

contro

COMUNE DI PESCAGLIA, in persona del Sindaco pro

1

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAVOIA 78, presso lo STUDIO MARIANI MENALDI &
ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MENALDI VALERIO, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

323/2006 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito,

per il controricorrente,

l’Avvocato G.

MOSCARINI, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione. notificata il 14/06/1999, il Comune di Pescaglia proponeva
opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal Presidente del

della omonima impresa, per l’importo di lire 67.358.846, a titolo di residuo
credito derivante da un appalto per l’esecuzione di lavori di bonifica del
movimento di Fiano. Eccepiva la carenza di motivazione del giudice ordinario e,
nel merito affermava che i lavori non erano stati ultimati ed erano male eseguiti.
l

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’impresa appaltatrice eccepiva la
inesistenza della notificazione dell’atto di opposizione, e nel merito ne chiedeva
il rigetto.
Il Tribunale di Salerno,

con sentenza in data 18/03/2003, dichiarava

l’inesistenza della notificazione.
Proponeva appello il Comune di Pescaglia.
Costituitosi il contraddittorio, l’impresa ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 03 aprile 2006, accoglieva
l’appello e rigettava ogni domanda del Vessa.
Ricorre per cassazione il Vessa.
Resiste con controricorso il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (senza peraltro
indicare le norme violate ) e vizio di motivazione in ordine alla nullità della
notificazione e alla tardiva costituzione in giudizio dell’opposto.

1

Tribunale di Salerno, in data 21/04/1999 1 a favore di Vessa Pasquale, titolare

Con il secondo, ancora violazione di legge ( senza indicazione delle norme
violate) e vizio di motivazione in ordine alla prova dell’inadempimento
contrattuale.

consolidato che l’inesistenza della notificazione ricorra quando essa sia stata
/
eseguita in luogo e con consegna a persona che non abbia relazione alcuna con il
soggetto destinatario ove in concreto sia ravvisabile un rapporto di
)
collegamento tra il luogo e il consegnatario della notificazione con lo stesso
destinatario~ non di inesistenza si tratterebb9 ma di nullità sanabile
per effetto della costituzione del destinatario che indica il raggiungimento dello
scopo dell’atto:

204)

Nella specie, la notifica dell’opposizione fu effettuata all’Avv. Boriello,
domiciliatario non presso il suo domicilio di Serre, comune del circondario ma
in Salerno presso lo studio dell’Avv. Carmine Monaco indicato come
domiciliatario del predetto Avv. Boriello, nell’Albo degli Avvocati esistenti
presso il locale Consiglio dell’Ordine.
Quanto alla ” tardiva ” costituzione del convenuto,va precisato che se la
/Costituzione

si effettua in Cancelleria prima dell’udienza di comparizione,
i

benché oltre il termine di gg. 20 dalla predetta udienza, “», tardività” incide
esclusivamente sull’ammissibilità delle domande riconvenzionali e sulla
possibilità di chiamare terzi in causa, ma la costituzione è comunque regolare.
Nella specie, come è pacifico, si è verificata proprio questa situazione. Del resto
il Vessa avrebbe potuto chiedere una rimessiontn termini ?per formulare

2

Come precisa correttamente il giudice a quo, è orientamento ampiamente

domande riconvenzionali o chiamare in causa terzi dimostrando che la
/
costituzione tardiva non dipendeva da causa a lui non imputabile.
Quanto alla prova di inadempimento, il giudice a quo, con motivazione

legittimità delle sue pretese iné sull’esistenza e quantificazione del credito.
Al contrario – continua la sentenza impugnata – il Comune ha fornito prova
documentale che l’impresa appaltatrice sospese i lavori ingiustificatamente e il
collaudo fu rifiutato , essendosi accertati sostanziali difetti dell’esecuzioni delle
opere, non eliminati, nonostante varie diffide.
L’opponente non contestava tanto l’esecuzione dei lavori, quanto la sua corretta
esecuzione’ sul punto, così come sul mancato accoglimento di mezzi istruttori,
il ricorrente stesso si limita ad affermazioni apodittiche e generiche, e al
riguardo il ricorso presenta profili di inammissibilità.
,n4
Vanno rigettati, siccome infondati i i motivi del),e-Wri§-eguentemente il ricorso
stesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso )1″.__”condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità iche liquida in €. 5.200,00 comprensivq,
di €. 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Roma, 27 Febbraio 2015

adeguata e non illogica, precisa che il Vessa non ha fornito prova alcuna della

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