Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10021 del 15/04/2021
Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 15/04/2021), n.10021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2016/2020 proposto da:
K.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCELLO CANTONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2118/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 16/07/2019 R.G.N. 3657/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2118 del 2019, rigettava il ricorso proposto da K.M. (cittadino del (OMISSIS)) avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Bologna aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale sentenza K.M. proponeva ricorso affidato ad un motivo, specificamente relativo al rigetto della domanda di protezione umanitaria.
3. Il Ministero dell’Interno depositava atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
4. In data 11 agosto 2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto “partecipante alla procedura di emersione D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ex art. 103, comma 2” ed ha chiesto l’emissione dei provvedimenti consequenziali, con compensazione delle spese del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. In limine, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. L’atto è sottoscritto dal rinunciante e dal suo difensore.
2. L’atto di rinuncia del M. è rituale, oltre che efficace anche in difetto di prova della sua comunicazione al Ministero dell’Interno (circa il perfezionamento della rinuncia per effetto della conoscenza dell’atto da parte del controricorrente, cfr. Sezioni Unite n. 34429 del 2019), il quale non può considerarsi costituito ritualmente. Come affermato da Cass. n. 27124 del 2018, nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in Camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell’ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poichè la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.
3. Tanto premesso, va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza dovere provvedere sulle spese.
4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. (25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021