Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10021 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10021 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28613-2012 proposto da:
ROMA CAPITALE 02438750586 – già Comune di Roma in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGGIORE
ENRICO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETA’ LA PUBBLI ROMA SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 157/28/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 28.9.2011, depositata il 19/10/2011;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 28613 sez. MT – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma ha accolto parzialmente l’appello di Roma Capitale, appello
proposto contro la sentenza n.327/40/2008 della CTP di Roma che aveva accolto il
ricorso della contribuente “Pubbli Roma srl” ad impugnazione di vari avvisi di
liquidazione adottati dalla Amministrazione medesima a titolo di canone comunale di
concessione per la pubblicità relativi all’anno 2000 e correlati a diversi impianti
pubblicitari.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui ancora rileva) nel senso
che doveva essere accolta l’eccezione della società contribuente relativa
all’applicazione della legge n.388/2000 che, all’art.145 comma 55 (con modifica
dell’art.9 comma 7 del D.Lgs.n.507/1993) ha disposto che i canoni di concessione
siano commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico a mezzo dello
strumento pubblicitario, sicchè i canoni medesimi dovevano essere rideterminati e
computati per tutti gli avvisi di liquidazione con applicazione della tariffa prevista
dalla nuova disciplina normativa.
Roma Capitale ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.145
dianzi menzionato) la parte ricorrente si duole -in sostanza- dell’erronea applicazione
fatta dal giudice del merito, con efficacia retroattiva, della disciplina dettata dalla

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Osserva:

norma anzidetta, anche ai canoni dovuti per l’anno 2000 e perciò per periodo
antecedente a quello di emanazione della ridetta novella.
Il motivo di impugnazione appare fondato e da accogliersi, con assorbimento del
secondo.
Ed invero è indirizzo interpretativo costante della Suprema Corte quello secondo

installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico, la disposizione dell’art. 145,
comma 55, della legge n. 388 del 2000, la quale, intervenendo sull’art. 9, comma 7,
del d.lgs. n. 507 del 1993, ha specificato che il canone di concessione deve essere
commisurato alla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata dal mezzo,
non ha efficacia retroattiva, non essendovi alcun indice rivelatore dell’intenzione del
legislatore di procedere ad un’interpretazione autentica, sicché, per il passato, è
legittima la determinazione comunale del canone in base al diverso criterio della
superficie espositiva del mezzo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 85 del 04/01/2013; in
termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9635 del 13/06/2012 ed altre precedenti).
Non resta che desumerne che è erronea l’applicazione fatta da parte del giudice del
merito dell’anzidetta norma anche al periodo antecedente alla sua entrata in vigore,
ciò che giustifica la cassazione della pronuncia e la restituzione della causa allo stesso
giudice del merito, affinchè rinnovi il proprio apprezzamento, alla luce dei corretti
principi di diritto applicabili alla materia.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 dicembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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cui:”In tema di imposta comunale sulla pubblicità, con riferimento al caso di

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P. Q. M .
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio
che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

DEPOSITAI° IN CAMMINA

Così deciso in Roma il 16 aprile 2014

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