Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10020 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11335-2018 proposto da:

L.P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA UBERTINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO

FRANCESCO MARIA ROMANO;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 432/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 7178/2016 il Tribunale di Milano condannò Axa Assicurazioni al pagamento, in favore di L.P.V., della somma di Euro 49.000,00, oltre rivalutazione, a titolo di indennizzo per il furto dell’autovettura Porsche avvenuto in data (OMISSIS).

Con sentenza 432/2018 del 25-1-2018 la Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto da Axa, ha rigettato la domanda di indennizzo; in particolare la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto non operante la copertura assicurativa per mancata consegna da parte del L. alla Compagnia assicurativa, al momento della perdita del bene, delle chiavi originariamente in dotazione del veicolo; al riguardo ha evidenziato che le parti avevano specificamente subordinato a detta consegna il pagamento dell’indennizzo, e tanto a prescindere dall’idoneità di tale misura ad evitare l’evento dannoso; nella specie il L. aveva consegnato le chiavi incomplete, avendo lo stesso restituito ad Axa il (OMISSIS) due mazzi di chiavi non originali (una sola delle quali risultava “compatibile” con quelle in dotazione) ed aveva ammesso di avere provveduto nel 2006 alla sostituzione di uno dei trasponder (telecomandi) delle due chiavi, senza richiedere alla casa madre un duplicato delle chiavi originali.

Avverso detta sentenza L.P.V. propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

La Axa Assicurazioni SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 1900 c.c., e art. 115 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte non abbia considerato che, ai sensi del disposto dell’art. 1900 c.c., e delle condizioni generali di contratto, art. 3.10, la copertura assicurativa è esclusa solo in caso di sinistri cagionati per dolo o colpa grave; elementi, nella specie, non sussistenti in capo al ricorrente, che non aveva posto in essere condotte tali da agevolare il sinistro; in ordine, poi, al condizioni generali di contratto, art. 3.19, punto 2, (in base al quale il pagamento dell’indennizzo è subordinato all’obbligo dell’assicurato di far pervenire “le chiavi in dotazione del veicolo assicurato”), sostiene il ricorrente di avere esattamente adempiuto a detto obbligo, avendo provveduto a consegnare la documentazione richiesta (in particolare, le doppie chiavi, delle quali una non era in originale, perchè il precedente proprietario aveva provveduto nel 2006 alla sostituzione del telecomando e della centralina del veicolo).

Il motivo, con il quale in sostanza il ricorrente denuncia la non corretta interpretazione del contratto da parte della Corte territoriale, è fondato.

La clausola 3.10 delle condizioni che regolano l’assicurazione, che disciplina le cause di esclusione della garanzia, stabilisce (per quanto rileva nella specie) alla lett. c), ripetendo la formula legislativa di cui all’art. 1900 c.c., che l’assicurazione non comprende i danni determinati o agevolati da colpa grave del contraente e dell’assicurato.

La clausola 3.19 delle stesse condizioni, che invece disciplina (sotto la rubrica “pagamento dell’indennizzo”) le condizioni ed i tempi in cui la Compagnia assicuratrice, una volta verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, deve provvedere al pagamento dell’indennizzo, stabilisce per detto pagamento il termine di 15 gg dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva, subordinando, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, detto pagamento immediato all’obbligo dell’assicurato di far pervenire alla Compagnia assicuratrice le chiavi in dotazione del veicolo assicurato. Le dette clausole, come desumibile dal tenore letterale delle stesse (e, in particolare dall’incipit della clausola 3.19 “verificata l’operatività della garanzia”), agiscono su piani differenti, e cioè con riferimento l’una (3.10) ai limiti in generale della garanzia (nel senso che, come detto, la stessa non può operare in ogni caso di colpa grave dell’assicurato), l’altra (3.19) all’obbligo della Compagnia di pagamento immediato dell’indennizzo una volta verificata l’operatività della garanzia (nel senso che siffatto obbligo di pagamento dell’indennizzo nel detto termine è condizionato alla consegna delle chiavi in dotazione).

La sentenza impugnata, nel ritenere non operante la garanzia per il solo fatto della mancata consegna delle chiavi in dotazione, ha erroneamente fatto operare la clausola 3.19, concernente il pagamento immediato dell’indennizzo, come clausola anch’essa limitativa della garanzia, e va quindi cassata.

In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Milano, diversa composizione, che dovrà valutare, alla luce delle risultanze istruttorie, se la mancata consegna delle chiavi in dotazione costituisca una ipotesi di colpa grave tale da escludere, ai sensi delle condizioni, art. 3.10, lett. c), che regolano l’assicurazione, la garanzia assicurativa, e dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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