Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10020 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13754-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4395/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2010 R.G.N. 1576/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 19 maggio 2010, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e V.M. dal 16 ottobre al 31 dicembre 2002, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione e condannato la società datrice al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni mensili corrispondenti all’inquadramento attribuito dall’Il luglio 2005, data di costituzione in mora, alla scadenza del triennio dalla cessazione di fatto del rapporto (30 settembre 2003), oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con cinque motivi, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 1, art. 4, comma 2, art. 12 disp. prel. c.c., art. 1362 ss., artt. 1325ss. c.c., per esclusione delle specifiche ragioni tecniche organizzative individuate (sostegno del livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità in corso) dal rinvio del contratto a termine stipulato agli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 (primo motivo); omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo di idoneità della compresenza di una pluralità di esigenze aziendali non incompatibili e dell’analitica indicazione dei citati accordi sindacali ad integrare le specifiche ragioni tecniche organizzative giustificanti il contratto a termine stipulato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115, 116, 244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, per erronea attribuzione dell’onere probatorio della ricorrenza delle ragioni tecniche e organizzative (peraltro documentata in base ai suindicati accordi sindacali), alla società datrice (cui invece spettante solo in caso di proroga e non di prima istituzione del contratto), anzichè alla lavoratrice della loro insussistenza (terzo motivo); omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo di mancata ammissione del capitolo di prova dedotto sub 11), decisivo ai fini dell’integrazione probatoria della ricorrenza delle suddette ragioni (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c., per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore e tenuto conto dell’applicabilità della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5, quale ius superveniens (quinto motivo);

che ritiene il collegio che i primi quattro motivi debbano essere rigettati e invece accolto il quinto, nella parte relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5, quale ius superveniens, assorbita quella riguardante il regime previgente; che, infatti, i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati per l’argomentato e critico esame dalla Corte territoriale del contenuto dei citati accordi sindacali, richiamati nel contratto individuale stipulato da Poste Italiane s.p.a. con V.M.: integrante un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente e correttamente motivato (per le ragioni dal secondo al penultimo capoverso di pg. 3 e al secondo e terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), in ordine all’inidoneità concreta della compresenza di una pluralità di esigenze aziendali ad integrare le ragioni previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, non specificamente ricorrenti pur potendo risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem ad altri testi, richiamati nel contratto di lavoro e pertanto anche ad accordi sindacali su processi di mobilità aziendale legittimanti le assunzioni a termine, quale strumento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane (Cass. 11 febbraio 2015, n. 2680; Cass. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279), quali appunto quelli suindicati;

che anche il terzo e quarto motivo, pure congiuntamente esaminabili, sono infondati per la corretta attribuzione (dall’ultimo capoverso di pg. 3 ai primi due di pg. 4 della sentenza) al datore di lavoro dell’onere probatorio delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in quanto regime derogatorio alla forma comune del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato (Cass. 27 marzo 2014, n. 7244; Cass. 21 maggio 2008, n. 12985): a fortiori onere datoriale rispetto a quello, esplicitamente normato (D.Lgs. cit. art. 4, comma 2), nell’ipotesi di proroga del termine (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1058);

che in proposito pure è stata giustamente valutata (per le ragioni dal secondo al quarto capoverso di pg. 4 della sentenza) l’inidoneità della deduzione istruttoria, siccome “seriale”, in ordine alle specifiche ragioni tecniche organizzative: con accertamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694);

che invece è fondato il quinto motivo, in parte qua, per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691);

che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al quinto motivo nei limiti detti, rigettati i primi quattro, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta i primi quattro motivi; accoglie il quinto nei sensi di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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