Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1002 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. III, 20/01/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 20/01/2021), n.1002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28112-2019 proposto:

A.K., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

l’avv. LEONARDO BARDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE DI MILANO PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 11/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, A.K., cittadino pakistano, di provenienza Punjab, e di religione musulmana.

Racconta di essere fuggito dalla sua città, prima e dal Pakistan poi, per evitare una persecuzione religiosa, ad opera sia della sua famiglia allargata (gli zii) che dei saggi del villaggio.

Egli infatti aveva stretto amicizia con degli sciiti, malvisti dalla maggioranza dei sunniti, e poichè non desisteva da quelle frequentazioni, sia gli zii che i saggi del villaggio lo hanno minacciato di morte. Da qui la fuga, prima con l’aiuto di un amico, che lo ha ospitato, e poi fuori dal confine. Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, poi la protezione sussidiaria ed infine la protezione umanitaria.

La Commissione territoriale ha rigettato le sue richieste, ed il Tribunale di Milano, adito successivamente da K., ha confermato la decisione.

Ricorre A.k. con tre motivi. V’è costituzione con controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ratio della decisione impugnata.

Il tribunale ritiene inverosimile il racconto, nel suo complesso, e poco credibile la tesi della persecuzione religiosa per la sola frequentazione di sciiti, da parte degli affini del ricorrente.

Comunque sia, procede alla valutazione dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato, che esclude per via della insussistenza, per l’appunto, di motivi di persecuzione religiosa o di altro genere ai danni del ricorrente e ad opera dei soggetti qualificati (Stato ed altre enti pubblici, o gruppi privati qualificati), esclude altresì la protezione sussidiaria accertando l’inesistenza nella regione di provenienza di conflitti armati generalizzati; esclude la protezione umanitaria, in quanto la circostanza di un lavoro stabile in Italia non ritenuto elemento sufficiente, dovendosi valutare se in caso di rimpatrio il livello di integrazione aggiunto vada perduto, circostanza quest’ultima ritenuta insussistente.

Queste rationes sono contestate con tre motivi di ricorso.

2. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35 bis, comma 11, lett. a). Ritiene che, mancando la videoregistrazione effettuata davanti alla Commissione territoriale, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a nuova audizione e che l’omissione di questo adempimento rende nulla la sentenza.

Il motivo è infondato, in quanto è obbligo del giudice, nel caso non disponga della videoregistrazione dell’audizione effettuata presso la Commissione, di fissare l’udienza di comparizione, non necessariamente di procedere ad una nuova audizione (Cass. n. 17076/2019; Cass. 14148/2019).

Risulta dalla sentenza che il Tribunale ha fissato l’udienza di comparizione, tenutasi il 20.3.2019.

Ove invece si intendesse con tale motivo censurare la valutazione fatta dal Tribunale circa la necessità dell’audizione, saremmo davanti ad una censura inammissibile, in quanto si tratta di una valutazione di fatto, che è rimessa alla discrezionalità della corte di merito, purchè motivata, ed una motivazione è chiaramente rinvenibile in modo sufficiente (pp. 4-5).

3. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, in quanto la corte avrebbe, da un lato, sottovalutato o male accertato la situazione politica del Pakistan, che presenta invece un conflitto armato generalizzato, rilevante per la concessione della protezione sussidiaria; per altro verso non avrebbe tenuto conto del fatto che, considerata proprio la situazione del Pakistan, il rimpatrio, e ciò vale ai fini della protezione umanitaria, metterebbe in condizioni di vulnerabilità il ricorrente, facendogli perdere il livello di integrazione raggiunto in Italia, o comunque esponendolo ad una situazione di perdita dei diritti fondamentali.

4. – Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto rilevante e controverso, ossia da un lato, la situazione personale narrata, vale a dire la persecuzione religiosa da parte soprattutto degli zii; e per altro verso, la situazione che il Pakistan offre in queste condizioni, che è di assoluto pericolo.

I due motivi di ricorso, secondo e terzo, sono esposti dal ricorrente in maniera unitaria, con argomenti pressochè comuni (si dice “per connessione logica”), il che induce a trattarli insieme.

Essi sono infondati.

Quanto all’omesso esame va osservato da un lato che la corte di merito si occupa sia della situazione del Pakistan che della vicenda personale del ricorrente, ritenendo la prima non grave da giustificare protezione e la seconda poco credibile; per altro verso, che il motivo è smentito da quello precedente, in cui si denuncia una errata valutazione sia dell’una che dell’altra situazione, segno che entrambe sono state, sia pure secondo il ricorrente erroneamente, valutate dal Tribunale.

Quanto dunque alla violazione di legge, di cui al secondo motivo, va rilevato che in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento fonti internazionali alternative successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019).

Il ricorrente non indica fonti di conoscenza alternative a quella cui ha fatto ricorso il Tribunale e neanche indica episodi circostanze significative a smentita del giudizio di merito.

Altro rilievo mosso riguarda, ai fini della protezione sussidiaria, la negazione da parte dei giudici di merito, della esistenza di un conflitto armato generalizzato, che invece secondo il ricorrente sarebbe sussistente e tale da mettere in pericolo i civili.

Fermo restando che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306 /2019).

Fermo ciò restando, il ricorrente non allega, anche in questo caso, alcunchè a dimostrazione del contrario, di quanto assunto dal Tribunale, ossia che nella Regione del Punjab vi sia una situazione come quella richiesta per la protezione sussidiaria.

Quanto alla protezione umanitaria si assume che il Tribunale non ha valutato la situazione personale attuale del ricorrente confortandola con quella che si creerebbe in caso di rientro.

Invece una tale valutazione è stata fatta, ed il Tribunale, con accertamento in fatto, che non è qui adeguatamente censurato, ha escluso situazione di vulnerabilità.

Va peraltro ricordato che il giudizio su tale condizione va effettuato comparando il livello di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente con la situazione che si creerebbe in caso di rimpatrio (Cass. sez un. 29459/2019).

Il Tribunale ha correttamente operato una simile comparazione, mentre non v’è alcuna prova, da parte del ricorrente, di un livello di integrazione da lui raggiunto in Italia, diverso da quello assunto dal giudice di merito.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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