Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1002 del 20/01/2014

Civile Sent. Sez. U Num. 1002 Anno 2014

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 20/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 1689-2013 proposto da:

AA

F. GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato PANIZ

MAURIZIO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

TREVISO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

DI VENEZIA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO;

– intimati –

FORENSE, depositata il 29/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Maurizio PANIZ;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.

PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

2.

avverso la sentenza n. 171/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE

I FATTI

Nell’ottobre 2009 AA, avvocato in Treviso, propose ricorso

avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine le aveva

irrogato la sanzione disciplinare della censura, ritenendola responsabile

della violazione di cui all’art. 22 del codice deontologico

per aver

presentato, nell’interesse di un proprio assistito, un atto di denuncia

querela nei confronti dell’avvocato Andrea Mirabile senza avere

adeguatamente esaminato la fondatezza delle accuse rivolte al collega e

senza avere tempestivamente informato il Consiglio dell’Ordine di tale

iniziativa (così, testualmente, il capo di incolpazione).

L’atto di querela – materialmente presentato dinanzi alla competente A.G.

non dall’incolpata, ma dal suo collega di studio avv. Puppinato – era stato

proposto, con riferimento alla condotta ascritta al Mirabile, ai sensi e per

gli effetti della norma di cui all’art. 380 c.p.

Si contestava, in paricolare, al Mirabile di essere venuto meno ai propri

doveri professionali per non avere adeguatamente assistito Rolando

Lucchetta nel corso di un giudizio civile da questi intentato nei confronti

dei suoi coeredi a seguito della morte del loro dante causa Cassiano

Lucchetta: in particolare, veniva contestato al legale di non aver

compiutamente informato il proprio cliente circa l’attività svolta dal proprio

consulente di parte nell’ambito delle operazioni peritali disposte dal

giudice, conclusesi poi con esito sfavorevole per il Lucchetta.

Gli addebiti mossi all’avv.essa AA da parte del COA di Treviso erano

stati, in particolare:

L’avere l’incolpata ricevuto immediato riscontro alla propria richiesta

(dell’ottobre 2005) da parte del collega, il quale sosteneva di avere

sempre tenuto informato il Lucchetta dell’attività svolta;

L’essere già desumibile dagli atti di causa e dai verbali di udienza

l’attività svolta dal Mirabile, il cui operato consentiva di escludere

“carenze significative” nell’attività svolta, onde nessuna censura

poteva dirsi realmente fondata nei confronti di quest’ultimo;

L’essere stata parimenti consumata la violazione dell’art. 22 del

CDF, avendo la AA dato comunicazione al Consiglio della querela

soltanto due mesi dopo la sua presentazione, senza che, all’uopo,

potesse giovare all’incolpata la modifica normativa del gennaio 2006

3

,

(disciplina a lei più favorevole), alla luce del principio del tempus

regit actus più volte ritenuto applicabile in subiecta materia dalla

giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Il ricorso dell’avv. , rigettato nell’an, verrà accolto dal CNF nella sola

parte in cui si era invocata l’irrogazione di una più mite sanzione (la

sentenza risulta depositata il 29 novembre 2012).

Alla decisione di soltanto parziale accoglimento dell’impugnazione faceva

considerazione alla luce della quale doveva ritenersi responsabile della

violazione dei principi di correttezza e lealtà “l’iscritto che , assunto

mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi”, pur dovendo

“sempre effettuare un attento controllo delle carte esibite dal cliente” per

verificare l’effettivo fondamento dell’azione da intraprendere, non avesse

poi debitamente considerato come “l’approfondimento da svolgere dovesse

essere ancora maggiore qualora il destinatario risultasse” (non un quísque

de populo, bensì) “un altro collega”.

Alla luce di tale premessa, Il CNF trasformerà la sanzione della censura in

quella dell’avvertimento, alla luce, prima ancora che dell’assenza di

precedenti disciplinari, “della giovane età della ricorrente, della modesta

esperienza maturata all’epoca della violazione contestata, del

comportamento tenuto successivamente alle contestazioni dell’addebito”,

contraddistinto “segnatamente, dai ripetuti tentativi di trovare una

soluzione conciliativa alla controversia insorta con l’avv. Mirabile”: fatti,

questi, costituenti, a giudizio dell’organo disciplinare forense, “evidente

dimostrazione dell’essersi la ricorrente resa conto di avere superato i limiti

imposti dalla norma deontologica”.

La sentenza è stata impugnata da AA con ricorso per

cassazione sorretto da 5 motivi di censura, che si concludono con

l’indicazione di un principio di diritto, benché la relativa formulazione

(anche se in forma interrogativa piuttosto che non assertiva) non risulti

più necessaria, alla luce della novella processuale del 2009.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

4

da preambolo, nella parte motiva della decisione, una generale

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli

artt. 22 C.D., 45 RDL 1578/1933, 111 comma 1 Cost., 112 c.p.c. con

riferimento all’art. 56 comma 3 RDL 1578/1933.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli

artt.48 n. 2 RD 37/1934, 3 L. 241/90, 24 e comma 111 Cost. con

riferimento all’art. 56 comma 3 RDL 1578/1933.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli

artt. 111 Cost., 64 RD 37/1934 per assoluta omissione della motivazione

in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di

discussione tra le parti, con riferimento all’art. 56 comma 3 DDL

1578/1933.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli

artt. 3 e 22 C.D.F. con riferimento all’art. 56 comma 3 DDL 1578/1933.

Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca

connessione e la sostanziale omogeneità, sono nel loro complesso fondate.

Esse appaino tali per le seguenti, concorrenti ragioni:

1) Contrariamente a quanto statuito in sede di condanna disciplinare e cioè l’aver

predisposto

l’atto di denuncia querela -, e

contrariamente a quanto (diversamente) contestato alla ricorrente

nel capo di incolpazione – e cioè l’aver presentato un atto di

denuncia/querela nell’interesse di un proprio assistito” – l’avv.

AA non ha mai personalmente presentato alcun atto di

denuncia-querela nei confronti dell’avv. Mirabile, e ciò tanto sotto il

profilo formale (la presentazione fu opera di altro legale) quanto

sotto quello sostanziale (il contenuto dell’atto essendo riconducibile

alla sola volontà del soggetto querelante, giusta il combinato

disposto degli artt. 337 comma 1 e 333 comma 2 del codice di rito

penale);

2) Contrariamente a quanto statuito in sede di condanna disciplinare,

l’atto di denuncia/querela doveva ritenersi riconducibile, sul piano

funzionale (e cioé quoad effecta), alla sola volontà del querelante volontà espressa con irremovibile ed iraconda fermezza di propositi,

come non contestato in sede di giudizio di merito: in particolare, gli

I)-

120 c.p. e 336-337 c.p.p..

stessi atti di indagine che condussero il P.M. a chiedere

l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti dell’avv.

Mirabile contenevano espliciti riferimenti (come rileva parte

ricorrente con riferimento al documento n. 18 della propria

produzione) alla “negativa personalità” ed alla “litigiosità” del

Lucchetta;

3) Contrariamente a quanto statuito in sede disciplinare, con tale atto

stato dei fatti e per quanto a conoscenza ratione temporis della

odierna ricorrente, in adempimento di un non meno pregnante

dovere, tanto deontologico quanto direttamente riferibile alla Carta

costituzionale, di tutelare il cliente e di preservarlo da possibili

conseguenze pregiudizievoli delle proprie affermazioni in sede di

esercizio del proprio diritto di difesa;

4) Contrariamente a quanto statuito in sede disciplinare, la

denuncia/querela doveva ritenersi riconducibile, sul piano genetico,

ancora una volta al solo Lucchetta, unico sottoscrittore dell’atto,

essendosi la AA limitata ad autenticarne la sottoscrizione in

ossequio al poc’anzi ricordato disposto normativo del codice di rito

penale;

5) Contrariamente a quanto statuito in sede disciplinare, la contestata

mancanza di un adeguato vaglio di fondatezza dell’iniziativa assunta

dal cliente appare smentita dallo stesso esito dell’indagine penale,

volta che il P.M. investito della notitia criminis si risolse a chiedere

l’archiviazione del procedimento non per manifesta infondatezza,

riscontrabile ictu ocull, dei fatti posti a base delle contestazioni

mosse all’avv. Mirabile, ma soltanto all’esito delle disposte indagini,

che la difesa ricorrente definisce “approfondite” senza che la

circostanza possa dirsi contestata, nell’assenza di controdeduzioni di

parte intimata non costituita;

6) Contrariamente a quanto statuito in sede disciplinare, l’avv. Mirabile

omise di fornire, illico et immediato (come pure sarebbe stato suo

preciso onere) tutte le informazioni richiestegli tra l’ottobre e il

novembre del 2005, con tale comportamento non contribuendo a

rendere poco o nulla credibili le accuse che il cliente gli muoveva.

6

vennero esposte soltanto vicende oggettivamente riscontrabili, allo

Non erra il difensore di parte oggi ricorrente nel sostenere (folio 28

dell’atto di impugnazione) che, se ciò fosse accaduto a seguito della

puntuale richiesta dell’avv. AA, e non a distanza di tempo – e

rendendo destinatario delle informazioni il solo COA -, i fatti

avrebbero verosimilmente costituito oggetto di una diversa

interpretazione da parte del nuovo difensore;

7) Contrariamente a quanto statuito in sede disciplinare, la norma

improntata ad un ben “maggiore approfondimento, dovendo agire

contro dei colleghi” (folio 4 della sentenza impugnata) . Tale, invero

singolare affermazione appare, difatti, in contrasto con elementari

principi costituzionali, oltre che foriera di una sorta di impredicabile

“riguardo di categoria” imposta all’esercente la professione forense

in guisa di lex specialis ex non scripto

dal massimo organo

disciplinare. Ciò che si richedeva all’avv. AA era non altro, per

converso, che un’analisi di verosimiglianza e di non palese

infondatezza del contenuto delle dichiarazioni del cliente;

8) Contrariamente a quanto statuito in sede disciplinare – e pur

volendo in questa sede prescindere dalla delicatissima quaestio iuris

della applicabilità, o meno, della norma più favorevole succedutasi

nel tempo nelle more del procedimento disciplinare (atteso, di

questo, l’evidente carattere para-penalistico, assai più che

amministrativo, nonostante il contrario avviso espresso da questa

Corte con la sentenza n.15314 del 2010) -, l’odierna ricorrente ha

fornito ampia prova e consequenziale spiegazione dei presupposti di

riservatezza che l’avevano indotta ad inviare la prescritta

comunicazione al COA in data successiva alla presentazione della

denuncia/querela: ciò è a dirsi tanto con riferimento alla regola di

segretezza degli atti del procedimento penale sino alla notifica

dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., quanto alla necessità di procurarsi,

all’uopo, il consenso scritto del cliente, rilasciato soltanto nel mese

di gennaio del 2006. Sul punto, la motivazione dell’impugnata

sentenza risulta così tacitiana da risultare, nella sostanza,

meramente apparente (folio 5 della sentenza impugnata).

7

deontologica non imponeva né impone una valutazione fattuale

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Consiglio

Nazionale Forense, in altra composizione.

Così deciso in Roma, li 24.9.2013

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