Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1002 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 17/01/2020), n.1002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15537 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

O.G. (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso

– ricorrente –

nei confronti di:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.:

80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore

BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: 04485191219), in persona del legale

rappresentante pro tempore

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.

11765/2017, pubblicata in data 29 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Banco di Napoli S.p.A. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto notificatogli (in data 5 febbraio 2014) da O.G. sulla base di una ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata dal giudice dell’esecuzione (in data 24 gennaio 2003), all’esito di un procedimento esecutivo promosso nei confronti dell’INPS.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Napoli.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello incidentale del Banco di Napoli S.p.A., ha a sua volta accolto (anche se per diversi motivi) l’opposizione dell’intimata banca, dichiarando assorbito l’appello principale dell’ O..

Ricorre l’ O., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, così come modificato dal D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, art. 44, comma 3, convertito in L. n. 326 del 24 novembre 2003, dell’art. 252 disp. att. c.c., dell’art. 11 delle disp. gen., art. 1219,2943,2966 c.c., dell’art. 3,24,25,111 e 117Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il giudice di secondo grado, su specifico motivo di gravame incidentale della banca intimata, ha rilevato l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione posta a base del precetto opposto, ai sensi del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, art. 44, comma 3, lett. b, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, per essere trascorso ben più di un anno tra l’entrata in vigore della nuova disposizione (la quale ha introdotto un termine di efficacia di un anno per l’esazione dei crediti di cui alle ordinanze di assegnazione di crediti nei confronti di enti previdenziali) e la notificazione dell’atto di precetto.

Secondo il ricorrente, la predetta disposizione non sarebbe però applicabile nella fattispecie, in quanto essa è entrata in vigore solo in data successiva all’emissione dell’ordinanza di assegnazione e non potrebbe ritenersi retroattiva.

La censura è manifestamente infondata.

La decisione impugnata è infatti del tutto conforme all’indirizzo sancito da questa Corte, con pronunzia di espresso valore nomo-filattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonchè Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), secondo cui “il D.L. n. 669 del 1996, art. 141, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. a), convertito in L. n. 326 del 2003, in vigore dal 25 novembre 2003, introduce un termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, applicabile dall’entrata in vigore della norma (25 novembre 2003); ne consegue che esso si applichi anche in relazione alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata, o quanto meno deve essere effettuata l’intimazione di pagamento, a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003, cioè da quando il privato, conseguita la possibilità di avere contezza della introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15316 del 06/06/2019, che non risulta ancora massimata).

Il ricorso non contiene argomentazioni tali da indurre a rivedere tale indirizzo e va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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