Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1002 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 1002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29855-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via dei PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Q.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO STUDIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI SELLITTO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4518/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Napoli del 28/04/2015, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato Marco Valerio Santonocito (delega avvocato Giovanni

Sellitto) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente esercita attività di recupero crediti, come libero professionista ha chiesto il rimborso dell’Irap per gli anni dal 2000 al 2004, sul presupposto di averla corrisposta indebitamente difettando il requisito dell’autonoma organizzazione.

I giudici di merito, ritenendo non rilevante nè l’insieme delle spese effettuate dalla contribuente, nè i compensi corrisposti a terzi, al fine di poter affermare che la contribuente si avvalesse di una autonoma organizzazione, hanno accolto il ricorso contro il silenzio che l’Agenzia aveva manifestato sulla richiesta di rimborso.

L’Agenzia ricorre con due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il ricorso è fondato e può essere deciso in camera di consiglio.

Quanto alla esistenza di una organizzazione autonoma, le sezioni unite hanno chiarito che, di per sè l’esistenza di beni strumentali e di un dipendente con mansioni esecutive può non essere significativa (Sez. U. n. 9451 del 2016).

Se il dipendente ha mansioni esecutive si suppone che concorra in misura non determinante alla capacità di reddito del professionista, cosi che a contrario si deve ritenere che, in caso di collaboratore autonomo, l’apporto del terzo soggetto di cui il professionista si avvale è diverso e può ritenersi influente sulla capacità di guadagno: “per far sorgere l’obbligo di -pagamento dei tributo basta, infatti, l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perchè capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l’attività” (Sez. L. n. 9451 del 2016).

Nella fattispecie, la contribuente ha corrisposto significative somme a terzi per collaborazioni lavorative, segno del rilievo che quei terzi hanno avuto, non svolgendo essi mansioni esecutive, nella produzione del reddito. la prova contraria competeva al contribuente.

Poco importa che, secondo quanto poi eccepito in memoria, i corrispettivi ai collaboratori siano solo per gli anni 2003 e 2004, essendo questa una questione di fatto, che dovrà verificare e stimare il giudice di merito.

Così che anche il secondo motivo appare fondato.

Intatti, la CTR ha ritenuto che spettasse al Fisco la dimostrazione dell’esistenza dei presupposti, mentre è affermato dalle Sezioni Unite (IN. 94151 del 2016, cit.) che è il contribuente a dover dimostrare che i soggetti di cui si è servito non hanno apportato contributi significativi alla produzione del suo capitale.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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