Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10019 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13273 – 2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3881/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2010 R.G.N. 9797/2005.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 14 maggio 2010, la Corte d’appello di Roma ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento, in favore di D.N.M. a titolo risarcitorio, delle retribuzioni mensili corrispondenti all’inquadramento nell’area operativa dal 25 giugno 2003 al 30 aprile 2005, oltre accessori: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti dal 1 febbraio al 30 aprile 2002, accertato la natura a tempo indeterminato del rapporto fin dallo sua costituzione e condannato la società datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto dalla data di messa in mora del 25 giugno 2003 all’effettivo ripristino del rapporto, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con quattro motivi, cui ha resistito D.N.M. con controricorso;

che è stata depositata memoria da D.N.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 disp. prel. c.c., art. 1362 ss., art. 1325ss. c.c., per esclusione delle specifiche ragioni tecniche organizzative individuate dal rinvio del contratto a termine stipulato agli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 (primo motivo); omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo (idoneità della compresenza di una pluralità di esigenze aziendali non incompatibili e dell’analitica indicazione dei citati accordi sindacali ad integrare le specifiche ragioni tecniche organizzative giustificanti il contratto a termine stipulato: secondo motivo; mancata ammissione del capitolo di prova dedotto sub 11), decisivo ai fini dell’integrazione probatoria della ricorrenza delle suddette ragioni: terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c., per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore e tenuto conto dell’applicabilità della L. n. 183 del 2010, ‘art. 32, comma 5, quale ius superveniens (quarto motivo);

che ritiene il collegio che i primi tre motivi debbano essere rigettati e invece accolto il quarto, nella parte relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale ius superveniens, assorbita quella riguardante il regime previgente;

che, infatti, i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati per l’argomentato e critico esame del contenuto dei citati accordi sindacali, richiamati nel contratto individuale stipulato da Poste Italiane s.p.a. con D.N.M., integrante un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente e correttamente motivato (per le ragioni dal terz’ultimo capoverso di pg. 3 al quarto alinea di pg. 4 e dei primi tre capoversi di pg. 5 della sentenza), in ordine all’inidoneità concreta della compresenza di una pluralità di esigenze aziendali ad integrare le ragioni previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, non specificamente ricorrenti pur potendo risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem ad altri testi, richiamati nel contratto di lavoro e pertanto anche ad accordi sindacali su processi di mobilità aziendale legittimanti le assunzioni a termine, quale strumento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane (Cass. 11 febbraio 2015, n. 2680; Cass. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279), quali appunto gli accordi sindacali suindicati;

che anche il terzo motivo (a confutazione della seconda ratio decidendi della sentenza, relativa al difetto di prova della rispondenza della clausola appositiva del termine alle previsioni legali: così disattesa la deduzione di omessa confutazione della doppia ratio decidendi della sentenza, in memoria di parte controricorrente) è infondato, per la giustificata valutazione (per le ragioni all’ultimo capoverso di pg. 4 e agli ultimi due di pg. 5 della sentenza) di inidonea deduzione istruttoria “seriale”, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694);

che invece è fondato il quarto motivo, in parte qua, per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691);

che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al quarto motivo nei limiti detti, rigettati i primi tre, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi; accoglie il quarto nei sensi di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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