Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10018 del 15/05/2015
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10018 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO
ORDINANZA
sul ricorso 10250-2008 proposto da:
DI
STEFANO
ANGELO
(C.F.
DSTNGL62T15E472S),
MARIGLIANI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso l’avvocato EMANUELE
CARLONI, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati LUCA MARIA PIETROSANTI, MARIO LAURO
Data pubblicazione: 15/05/2015
PIETROSANTI, ANGELO PIETROSANTI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI VALENTI GIULIANO (P.I.
00065240590), in persona del Curatore dott. LUIGI
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1
TORRE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 57, presso l’avvocato SERRA MARCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO IUCCI,
giusta procura a margine del controricorso;
– controri corrente –
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2007;
letta la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 15/04/2015 dal Consigliere Dott.
VITTORIO RAGONESI;
udito,
per i ricorrenti,
l’Avvocato EMANUELE
CARLONI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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avverso la sentenza n. 1651/2007 della CORTE
I
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La Corte rilevato :
che Di Stefano Angelo e Marigliani Gabriella hanno proposto
ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso la
l’appello da essi proposto avverso la sentenza del tribunale di Latina
n.1111/96 che aveva revocato ,ex art 67 1.f., su istanza del curatore
del fallimento di Valenti Luciano, l’atto di compravendita del
12.10.91 intercorso tra il Valenti ,quale venditore, ed il Di Stefano e
la Marigliani quali acquirenti ;
che il fallimento Valenti ha resistito con controricorso;
che la causa è stata rimessa alla odierna adunanza in camera di
consiglio su relazione ex art 380 bis cpc;
che le parti hanno presentato istanza congiunta con cui
chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere in quanto , a seguito della ammissione del fallimento a
concordato preventivo successivamente omologato ,i coniugi Di
Stefano – Marigliani hanno assunto la veste di assuntori del
sentenza 1651/07 della Corte d’appello di Roma che aveva respinto
concordato stesso che prevede in capo agli stessi il trasferimento
dell’azione revocatoria per cui è causa con conseguente estinzione
del giudizio;
che ,essendosi verificata la coincidenza negli stessi soggetti
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio
Roma 15.4.15
della veste di attori e di convenuti , il giudizio va dichiarato estinto;