Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10018 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 15/04/2021), n.10018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1916/2020 proposto da:

G.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato, ANNA MARIA GALIMBERTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1957/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2019 R.G.N. 1759/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 1957/2019 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da G.O., cittadino della (OMISSIS).

2. La Corte di appello ha osservato, in sintesi, che:

a) alla luce dei parametri legali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il ricorrente non può essere ritenuto credibile circa le ragioni dell’espatrio, indicate nella necessità di sottrarsi alle violenze della setta degli (OMISSIS), a causa del suo rifiuto di affiliarsi ad essa, successivamente alla morte del padre;

b) è condivisibile quanto affermato dal primo giudice, il quale non ha ignorato i connotati della setta degli (OMISSIS) (radicata in Nigeria, con membri inseriti nella elite della società – dalla polizia all’apparato giudiziario del governo e i cui radicamenti pongono sostanzialmente la setta al di sopra delle leggi, anche a fronte del tipico modus operandi caratterizzato dal perseguimento degli interessi per mezzo di ricatti, intimidazioni e crimini), ma ha evidenziato le contraddizioni e le discrasie tra quanto narrato dal richiedente dinanzi alla Commissione territoriale e quanto reso davanti all’Autorità giudiziaria nel corso della sua audizione, contraddizioni che non riguardano aspetti marginali del racconto, ma il suo nucleo essenziale e fondamentale (v. pagg. 5-7- della sentenza);

c) a fronte della articolata motivazione del primo giudice, l’appello è generico, privo di indicazioni fattuali atte a contestare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato; nell’atto di appello si afferma la credibilità e la coerenza della narrazione senza alcun riferimento a elementi concreti che dovrebbero convincere il Collegio della veridicità del racconto;

d) non è fondata, quindi, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

e) con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria basata sulla lett. c) dell’art. 14 citato, rilevano i dati emergenti dalle fonti consultate (report Amnesty International Nigeria 2017-2018), secondo cui la zona di provenienza del richiedente (Edo State) non è interessata da una situazione generalizzata e indiscriminata di violenza;

f) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in mancanza di allegazioni da parte del ricorrente circa i fattori di particolare vulnerabilità che potrebbero in caso di rimpatrio esporlo a rischi di apprezzabile entità.

3. La sentenza è stata impugnata da G.O. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento al racconto del richiedente e alla valutazione della sua credibilità, al mancato esercizio di poteri istruttori per colmare le lacune o risolvere le contraddizioni del racconto.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in relazione all’art. 7 dello stesso Decreto, per non avere la Corte di appello correttamente interpretato il concetto di “persecuzione”.

3. Il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione all’art. 14 dello stesso Decreto, per essere ammissibile il riconoscimento della protezione sussidiaria in presenza di minacce di morte da parte di sette religiose, che non sono valutabili come fatti di natura esclusivamente privata.

4. Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per non avere la Corte di appello ravvisato la sussistenza di uno stato di vulnerabilità del richiedente, ponendo a confronto la situazione di diffusa insicurezza della Nigeria e il fatto che “il sig. G. è ormai da svariati anni in Italia, si è inserito nel tessuto sociale del nostro paese, si è adoperato per reperire un’occupazione oltre ad avere trovato legami stabili di amicizia”.

5. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue proposizioni.

6. La valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 11925 del 19.6.2020, cfr. pure Cass. n. 3340 del 2019; v. pure Cass. n. 26921 del 2017).

7. Nel caso in esame, la Corte di appello ha logicamente argomentato le ragioni della non credibilità, evidenziando che le contraddizioni e le incongruenze della narrazione, analizzate dal primo giudice, non erano state chiarite neppure in appello. Il ricorso per cassazione ora all’esame si limita a formulare generiche censure in ordine alla valutazione di merito operata dal giudice di appello, limitandosi a proporre – inammissibilmente – una diversa valutazione della credibilità del richiedente, sostituendo un diverso apprezzamento di fatto a quello compiuto dai giudici di primo e di secondo grado.

8. La deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass., Sez. n. 11863 del 2018).

9. Tale considerazione assorbe ogni altra deduzione del richiedente in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

10. Quanto all’ipotesi di cui del medesimo art. 14, lett. c), la sentenza ha dato conto delle fonti informative da cui ha tratto la conoscenza della situazione del paese e della regione di provenienza del richiedente e pertanto ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (in tali termini, cfr. Cass. nn. 11312, 13449 e 13897 del 2019 e n. 9230 del 2020).

11. La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” di cui dell’art. 14 cit., lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE; v., in particolare, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

12. La valutazione del giudice di merito è stata compiuta in coerenza con i richiamati presupposti normativi. Il motivo si sostanzia in una censura all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello ed è pertanto inammissibile.

13. Va ribadito che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.

14. Anche il quarto motivo è inammissibile. Esso censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Oltre a formulare generiche enunciazioni di principio, il ricorrente lamenta il mancato esercizio del dovere di integrazione istruttoria officiosa da parte del giudice di merito al fine di indagare sulla situazione di vulnerabilità connessa ai rischi che correrebbe il ricorrente in caso di rientro nella Nigeria.

15. Il motivo è avulso dalla motivazione della sentenza e quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il provvedimento impugnato ha messo in evidenza che non vi erano allegazioni nè in ordine ad una personale situazione di vulnerabilità, nè relative ad una effettiva integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia dal richiedente; ha richiamato Cass. n. 4455 del 2018 secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

16. Tale giudizio è conforme all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 17130 del 2020), che ha pure affermato che, nell’ambito della protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019); ciò vale anche ai fini della protezione umanitaria, quanto alla necessità che sia allegata una condizione di grave violazione dei diritti umani (cfr. Cass. n. 27336 del 2018).

17. Il ricorso, nel censurare l’omesso l’esame dei requisiti di “vulnerabilità” in relazione alla c.d. protezione umanitaria, in realtà si limita ad altrettanto generiche affermazioni, omettendo finanche di indicare se elementi più specifici, riferibili alla persona del richiedente, fossero stati introdotti in giudizio e sottoposti all’esame del giudice di merito. Deve ribadirsi che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336 del 2018).

18. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

19. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

20. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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