Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10018 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10018 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 08/05/2014

ORDINANZA
sul ricorso 11518-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GIOIELLERIA ROBERTO RIZZO SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 54/27/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 2/12/2010, depositata

il

04/07/2011;
I-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Gioielleria Roberto Rizzo srl
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso
di liquidazione con il quale, con riferimento alla tassazione dell’atto di
conferimento ad una società di un immobile strumentale gravato di ipoteca,
l’Ufficio aveva recuperato le imposte ipotecaria e catastale con riferimento al
valore dell’immobile trasferito considerando tale valore al lordo, invece che al
netto, della passività costituita dal mutuo ipotecario.
La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver disatteso il motivo di appello
dell’Ufficio relativo al vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorsa la sentenza
di primo grado annullando l’atto impositivo per un vizio di motivazione non
dedotto nel ricorso introduttivo, si è comunque pronunciata sul merito della
pretesa erariale, giudicando la stessa infondata sull’assunto che l’articolo 2
D.Lgs. 347/90 assicurerebbe l’autonomia dell’imposta ipotecaria rispetto alle
imposte di registro e successioni solo nel caso di atti esenti o soggetti a imposta
fissa; mentre, negli altri casi, le imposte ipotecarie e catastali andrebbero
“commisurate alla base imponibile determinata come se l’atto fosse stato
soggetto all’ordinario imposta proporzionale”.
Il ricorso si articola su due mezzi; con il primo si censura la violazione
dell’articolo 112 cpc in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe
incorsa rigettando il motivo di appello con cui l’Ufficio aveva lamentato come
la sentenza di primo grado fosse viziata di ultra petizione; con il secondo si
denuncia la violazione degli articoli 2 e 10 D.Lgs. 3467/90 in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo che la base
imponibile di un immobile conferito ad una società sia costituita dal valore
Ric. 2012 n. 11518 sez. MT – ud. 19-03-2014
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COSENTINO.

i

dell’immobile al netto delle passività non solo per l’imposta di registro (secondo
il disposto dell’articolo 50 d.p.r. 131/86) ma anche per le imposte ipotecarie e
catastali; per le quali invece, secondo la ricorrente, l’imponibile andrebbe
determinato ai sensi degli articoli 43 e 51 dello stesso d.p.r. 131/86, ai quali
deve intendersi riferito l’articolo 2 D.Lgs. 347/90 (a propria volta richiamato

La società intimata non si è costituita nel presente giudizio.
All’esito del deposto della relazioen ex art. 380 bis cpc la causa è stata discussa
in camera di consiglio nell’adunanza del 19.3.14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato. Infatti dall’esame del testo del ricorso introduttivo,
(debitamente trascritto, in adempimento dell’onere di autosufficienza, a pag.9
del ricorso per cassazione), si rileva che tra i motivi di impugnazione
dell’avviso di liquidazione impositivo proposti dalla società contribuente non
era contemplata alcuna doglianza concernente la motivazione dell’atto. Il
giudice di primo grado ha dunque pronunciato, nella parte relativa al vizio di
motivazione dell’avviso di liquidazione, in violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché in un giudizio a struttura
impugnatoria, quale quello tributario, l’oggetto del processo è circoscritto dai
motivi di impugnazione del provvedimento individuati nel ricorso introduttivo,
come si evince tanto dall’art. 18 D.Lgs. n. 546/1992, che prevede l’indicazione
dei motivi di impugnazione dell’atto nel ricorso a pena di inammissibilità,
quanto dall’art. 24 D.Lgs. n. 546/1992, che individua specificamente le ipotesi
nelle quali è possibile estendere l’oggetto del processo mediante l’istituto dei
motivi aggiunti (cfr., tra le tante, Cass. 23326/13). Ne consegue che la
Commissione Regionale ha errato nel disattendere la censura proposta
dall’appellante relativa al vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La sentenza gravata si pone infatti in
contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, che, nella
determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale,
Ric. 2012 n. 11518 sez. MT – ud. 19-03-2014
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dall’articolo 10 dello stesso testo).

l’attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347,
dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro va intesa senza
prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la
conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza
dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni

determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati; cosicché
resta preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle
passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito,
accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo
specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dall’art. 50, terzo comma,
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (sentenze 10486/03, 26854/07, 11776/08).
In definitiva il ricorso va accolto in relazione ad entrambi i motivi nei quali si
articola e la sentenza gravata va cassata. Non risultando necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384
c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente avverso
l’impugnato avviso di liquidazione, nell’adozione del quale l’Amministrazione
ha correttamente applicato i criteri di calcolo della base imponibile sopra
individuati.
Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese della fase di merito,
mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di liquidazione;
compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata a
rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.300
oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va

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