Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10017 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 15/04/2021), n.10017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1889/2020 proposto da:

D.S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA-VICENZA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2368/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/06/2019 R.G.N. 1697/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2368/2019, ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da D.S.M., cittadino del (OMISSIS).

2. Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello ha osservato, in sintesi, che:

a) il richiedente ha narrato di avere lasciato il proprio paese di origine nel (OMISSIS) per un problema religioso con lo zio presso il quale viveva con la sua famiglia (lo zio era uno “stregone” e la moglie e la figlia del richiedente sarebbero morte a causa di un sortilegio; per tale motivo il suocero lo starebbe cercando); le dichiarazioni sono contraddittorie riguardo alla successione temporale e poco plausibili riguardo alla conversione all’Islam, avvenuta molti anni dopo il matrimonio e la nascita dei figli; sono poco credibili le minacce di morte da parte dello zio; non è fondato il timore di persecuzione, considerato che in Senegal l’ordinamento giuridico tutela la libertà religiosa; il giudizio così espresso dalla Commissione territoriale e dal Tribunale è del tutto condivisibile, tenuto pure conto della genericità dell’atto di appello, che non si confronta con le specifiche osservazioni espresse sul punto dal Tribunale;

b) ne consegue che non è riconoscibile lo status di rifugiato, dovendosi escludere ogni ragionevole rischio di atti persecutori; neppure è fondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), appunto in ragione della non attendibilità del richiedente, dovendosi escludere nel suo racconto credibili e fondati timori di correre un pericolo per la sua vita o per l’incolumità fisica;

c) è infondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto nella regione di provenienza del richiedente, alla stregua delle fonti ufficiali consultate e precisamente la nota UNCHR del gennaio 2008, non si versa in una situazione di conflitto armato e generalizzato che metta a rischio indiscriminatamente la sicurezza dei cittadini; la Repubblica del Senegal è considerata una delle più stabili democrazie africane;

d) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè “nel valutare la vulnerabilità non si può prescindere dalla credibilità dello straniero…”; inoltre, non è stato allegato dal ricorrente di avere “acquisito un certo grado di integrazione sociale nel nostro paese…”.

3. La sentenza è stata impugnato da D.S.M. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione degli artt. 181,309,702-quater c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e falsa applicazione degli artt. 737 c.p.c. e segg..

Assume che il giudizio era stato deciso in primo grado con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., impugnata ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c.. La Corte di appello all’udienza di comparizione aveva disposto il mutamento del rito in camerale; alla successiva udienza nessuno era comparso e la Corte aveva assunto la causa in decisione, riservandosi sulla improcedibilità dell’appello ed emettendo all’esito la decisione ora impugnata. Deduce il ricorrente che il giudice di appello avrebbe disposto l’adozione del rito camerale in violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nel testo vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazioni nella L. n. 46 del 2017. Deduce, in particolare, che la Corte di appello era incorsa nella violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., perchè all’udienza fissata, sebbene nessuno fosse comparso, non aveva proceduto a fissare un’altra udienza, ma aveva trattenuto la causa in decisione “riservandosi” sulla improcedibilità dell’appello, “con grave lesione del diritto di difesa di parte appellante, che non ha potuto esplicare in contraddittorio, le proprie attività difensive…”.

2. Con il secondo motivo denuncia error in iudicando per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riguardo alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (pagg. 16-19 ricorso) e all’art. 14, lett. c) dello stesso decreto (pagg. 19-20). Assume che il “Collegio si è astenuto dall’acquisire informazioni complete ed aggiornate su tutti i fatti dedotti dal D. e di valutare complessivamente la situazione reale del Senegal”, doveri imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Si duole che il Collegio abbia richiamato una nota UNCHR del 2008 “evidentemente vetusta per costituire un’indagine all’attualità” ed abbia operato “generici riferimenti a riviste (…), articoli (…) e portali (…) di cui riporta degli estratti, ma senza precisare altro, nè quanto alla data di pubblicazione, nè al Paese di riferimento, sì da non consentire l’esatta individuazione della fonte, il suo reperimento e il controllo sul contenuto delle relative informazioni”, in violazione dell’orientamento giurisprudenziale che richiede che le fonti siano specifiche, attendibili e aggiornate e non risalenti rispetto al tempo della decisione.

3. Con il terzo motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, T.U.I., con specifico riferimento a quanto addotto dal ricorrente in merito al percorso di integrazione in Italia (dove ha avviato un’attività lavorativa, documentata in appello) e in merito alle violenze subite in occasione del transito in Libia (di cui era stata pure evidenziata la connessione con la domanda di protezione umanitaria). Lamenta la totale omissione della valutazione comparativa richiesta dalle Sezioni Unite (sent. 29459 del 2019).

4. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che la Corte di appello ha fatto espressa applicazione dei principi espressi da Cass. n. 6061 del 2019 secondo cui, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

5. Nel caso in esame, la Corte di appello, evidentemente sul presupposto della regolarità del contraddittorio e riscontrata l’assenza delle parti, non ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello, ma ha deciso nel merito, rigettando l’impugnazione.

6. Il primo motivo di ricorso, oltre a non prendere in esame l’indirizzo interpretativo richiamato e condiviso dalla Corte territoriale, non ha neppure chiarito quale sarebbe l’interesse (art. 100 c.p.c.) a far valere il presunto errore di rito, atteso che la Corte di appello non ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello in prima udienza, ma ha deciso nel merito, riscontrata la regolarità del contraddittorio.

7. Come più volte affermato da questa Corte, è inammissibile per difetto d’interesse il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all’emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico (Cass. n. 12678 del 2020, n. 20689 del 2016). L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (v. Cass. n. 13373 del 2008).

8. Il secondo e il terzo motivo meritano accoglimento nei termini che seguono.

9. Va premesso che, con particolare riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075 del 2018). Come più volte affermato da questa Corte, la verifica delle condizioni socio-politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. n. 28990 del 2018). Tale valutazione deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione.

10. Come si evince agevolmente dalla sentenza impugnata, escluso il riferimento a fonti non ufficiali, l’unica fonte rilevante è la “nota dell’UNCHR del gennaio 2008”, che – all’evidenza – non può ritenersi aggiornata al tempo della decisione (aprile 2019).

11. Giova pure ribadire il principio per cui, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma tale principio non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo Decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. Cass. n. 10286 del 2020, n. 8819 del 2020, n. 2954 del 2020 e n. 3016 del 2019).

12. Ciò porta all’accoglimento, in parte qua, del secondo motivo.

13. Quanto al terzo motivo, vertente sul mancato accoglimento della domanda di protezione umanitaria, va ribadito che la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, oltre a non incidere sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), neppure può impedire l’accertamento officioso relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. 16122 del 2020, conf. 19725 del 2020). Con orientamento qui condiviso, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poichè essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 7985 del 2020; nel caso esaminato, questa Corte ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto assorbente il difetto di credibilità della narrazione del richiedente in ordine alle protezioni maggiori, omettendo tuttavia di verificare, in un caso in cui era stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili).

14. In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione per il riesame dell’appello alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

15. Si demanda al Giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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