Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10017 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10017 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 9887-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

DELLA VECCHIA SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 367/18/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 10/05/2011,
depositata

il

14/12/2011;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Campania ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di
primo grado che aveva annullato un diniego di rimborso IVA 2007.
La Commissione Tributaria Regionale — premesso che l’Ufficio aveva notificato
alla società contribuente due atti di appello (entrambi tempestivi rispetto alla data
di notifica della sentenza appellata), uno in data 26/4/2010 ed un secondo,
sostitutivo del primo, in data 20/5/2010 — affermava che, poiché il primo appello
non era stato seguito dal deposito nel termine di cui al primo comma dell’articolo
22 D.lgs. 546/92, ciò ne avrebbe determinato “La inammissibilità per cui la non

proponibilità prevista dall’art. 60 stesso decreto”.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli
articoli 22, 53 e 60 D.Lgs. 546/92 in cui la Commissione Tributaria Regionale
sarebbe incorsa giudicando non riproponibile l’appello nonostante che, al
momento della notifica del secondo atto, nessuna declaratoria di inammissibilità
dell’appello fosse stata ancora pronunciata.
La società contribuente non si è costituita.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc la causa è stata discussa in
camera di consiglio nell’ adunanza del 19.3.14, a cui la ricorrente non è comparsa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare manifestamente fondato perché la sentenza gravata si pone in
contrasto con il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’art. 60 D.Lgs
546/92, riproducendo la formulazione letterale dell’art. 358 cpc, rende applicabile
il principio in virtù del quale la consumazione dell’impugnazione, che ne preclude
la riproposizione anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito

Ric. 2012 n. 09887 sez. MT – ud. 19-03-2014
-2-

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Della Vecchia S.r.l. per la

dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d’inammissibilità;
con la conseguenza che, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta,
può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e
destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in
rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della

conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (sentenze 11994/06,
16053/10, 11762/12).

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà
anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla

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