Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10016 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2794-2019 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5083/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel giugno 2010, D.M.G. conveniva in giudizio il Comune di Monterotondo al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c., o in subordine dell’art. 2043 c.c., e ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro.

A fondamento della propria domanda, l’attore assumeva che il (OMISSIS), alle ore 20:30 circa, stava percorrendo a piedi (OMISSIS) quando cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile perchè coperta da acqua e terriccio.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Monterotondo, sosteneva l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., oltre l’inesistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c., e la mancanza di prova sia sotto il profilo dell’an che del quantum.

Con sentenza n. 1535 del 8/7/2015, il Tribunale di Tivoli, respingeva la domanda attorea condannando alle spese di giudizio in favore del Comune di Monterotondo.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5083 del 20/07/2018, rigettava il gravame confermando la sentenza impugnata e condannava il danneggiato al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare, la Corte dichiarava che il quadro probatorio offerto dall’appellante non consentiva di ritenere provate nè la posizione e la dimensione della buca, nè la dinamica del sinistro secondo cui la caduta sarebbe imputabile alla presenza del brecciolino misto a terriccio proveniente dall’adiacente cantiere che ricopriva un avvallamento/buca non visibile.

Pertanto, ha ritenuto non assolto l’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno da parte del D.M. nè la prova del nesso di casualità ai sensi dell’art. 2043 c.c..

3. Avverso tale pronuncia D.M.G. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. Il Comune di Monterotondo resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., così come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e degli artt. 2697 c.c., e ss., per aver la Corte d’appello statuito -disertato – in ordine a circostanze non contestate dalla resistente -alcune persino ammesse – così da violare le norme sopra richiamate e l’oramai consolidato principio della non contestazione”.

La Corte, nel rigettare la domanda di risarcimento per assenza di dimostrazione della posizione e dimensione della buca, della dinamica dell’evento e della presenza di brecciolino misto a terriccio, avrebbe violato i principi contenuti negli artt. 115 e 112, e cioè il principio di non contestazione e il principio tra chiesto e pronunciato. Difatti, la Corte avrebbe dovuto esimersi dal decidere in ordine ai fatti non contestati, così da evitare una decisione ultra petita.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 115, 116 e art. 132, n. 4, nonchè art. 2051, e, in subordine, artt. 2043 e 1227 c.c., ed ex art. 2697 c.c., e s.s., per avere la Corte d’appello concesso una motivazione mancante del necessario iter logico giuridico fattuale, contraddittoria, difforme alle risultanze probatorie maturate in contraddittorio, ai fini non contestati ed ammessi dal resistente che avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta”.

Anche nel secondo motivo del suo ricorso, parte ricorrente ribadisce la non contestazione da parte dell’ente custode delle caratteristiche e della dimensione e posizione della “buca” oggetto del sinistro, elementi pertanto provati che avrebbero dovuto portare il Giudicante ad una diversa statuizione.

6. Innanzitutto il primo motivo è inammissibile perchè omette di fornirci l’indicazione specifica: a) sia dei fatti che il Comune non avrebbe contestato, in quanto non riproduce nè direttamente il loro tenore (siccome evidentemente enunciato nella citazione introduttiva), nè lo riproduce indirettamente, in questo secondo rinviando all’atto ed alla parte contenente l’indiretta riproduzione; b) sia del tenore dell’atto difensivo in cui la correlata mancata contestazione si sarebbe verificata. Tale seconda carenza, considerato che il processo non era soggetto all’art. 115, novellato dalla L. n. 69 del 2009, si presenta particolarmente esiziale, giacchè la corte territoriale ha fatto riferimento all’esistenza di una contestazione generica, che, nel vigore del vecchio art. 115 c.p.c., e dovendosi fare riferimento all’art. 167, comma 1, là dove impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, poteva essere sufficiente a determinare l’insorgenza dell’onere della prova se ed in quanto si fosse correlata ad allegazioni a loro volta generiche.

Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto sollecita un riesame della quaestio facti. Inoltre, una volta consolidatasi la motivazione criticata con il primo motivo in ordine all’incertezza del fatto, si risolve nel discutere un problema, quello del concorso di responsabilità, che comunque supporrebbe la ricorrenza di quella del resistente ai sensi dell’art. 2051, che resta esclusa dalla motivazione inutilmente criticata con il primo motivo.

6.1 Infine i motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili in quanto si risolvono in sollecitazione al riesame delle risultanze probatorie. Infatti, sono volti a rilevare un’erronea valutazione delle emergenze probatorie del tutto al di fuori dei limiti consentiti a questa Corte.

Appare opportuno precisare che, sia nel primo che nel secondo motivo di ricorso, la parte lamenta che i fatti posti a fondamento nella propria pretesa risarcitoria non siano stati contestati dai convenuti, pertanto la corte avrebbe dovuto valutarli positivamente poichè fatti pacifici.

In tal senso, la Corte d’appello di Roma rilevava “(…) che non solo nelle memorie del convenuto del primo grado di giudizio vi è stata una sia pur generica contestazione, ma si evidenzia, altresì che l’eventuale mancata contestazione a nulla rileva se non viene fornita prova di quanto dedotto. Infatti, sebbene un fatto sia incontestato tuttavia non può intendersi autonomamente provato rimanendo pur sempre in capo al giudice, mediante l’utilizzo di un attento potere di controllo probatorio, verificare se nel processo esiste la prova del fatto allegato dalla parte”.

Orbene, rientra nei poteri del Giudice di merito la discrezionale valutazione delle prove acquisite, quant’anche fossero fatti non contestati.

In quanto giudice di legittimità, questa Corte non ha il potere di procedere ad una rivalutazione dei fatti e degli atti processuali.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente argomentato in modo esaustivo e coerente con le premesse di fatto sottoposte al suo vaglio, rilevando la mancanza di prova del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia poichè non è stata provata la dinamica dell’incidente e la posizione e dimensione della buca.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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