Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10016 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 15/04/2021), n.10016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31160/2019 proposto da:

OPEN LAND S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 80,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPE ALIQUO’ e NICOLO’ D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4592/2018 del TRIBUNALE di SIRACUSA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Presidente Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

TOMMASO BASILE, il quale chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

che:

1. con sentenza n. 605 del 2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, accertata l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione comunale, condannava il Comune di Siracusa a risarcire a Open Land S.r.l. i danni derivati dal ritardo con il quale era stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione di un centro commerciale;

2. con sentenza n. 601 del 2015 il medesimo. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, definendo il giudizio di ottemperanza introdotto per l’esecuzione della sentenza n. 605 del 2013, determinava l’ammontare dei danni nella complessiva misura di Euro 2.809.101,93;

3. con sentenza n. 276 del 2017 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia revocava la sentenza n. 601 del 2015 che aveva definito il giudizio di ottemperanza, disponendo la prosecuzione del processo per la quantificazione dei danni;

4. con sentenza n. 406 del 2018 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia fissava il risarcimento del danno nella minor somma di Euro 190.140,50;

5. il Comune di Siracusa, in esito alla revoca della sentenza n. 601 del 2015, chiedeva e otteneva dal Tribunale della stessa città un’ingiunzione per la restituzione di quanto nelle more pagato in più a Open Land S.r.l. a titolo di risarcimento danni;

6. Open Land S.r.l. opponeva l’ingiunzione sotto vari profili, proponendo inoltre il preventivo regolamento di giurisdizione;

7. il Comune di Siracusa resisteva con controricorso;

8. con i due motivi del ricorso per regolamento, motivi che per economia conviene trattare congiuntamente, Open Land S.r.l. sosteneva che dovesse essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, sia perchè l’azione di ripetizione di indebito esercitata dal Comune di Siracusa era fondata sulla sentenza revocatoria n. 276 del 2017 resa “in sede di giurisdizione amministrativa”, sia perchè la sentenza n. 406 del 2018 che aveva stabilito il risarcimento in quello di Euro 190.140,50 non era ancora in giudicato, con la conseguente permanenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di danni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133;

9. devono essere condivise le conclusioni del Pubblico Ministero, secondo cui deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il petitum sostanziale chiesto dal Comune di Siracusa ha come titolo un indebito oggettivo che discende da un giudizio amministrativo non posto in discussione dalle parti, per cui non viene più in contestazione l’an e il quantum del danno conseguente all’accertamento della illegittimità degli atti del Comune di Siracusa, che è in effetti materia che il D.Lgs. n. 104 cit., art. 133, attribuisce alla esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo, bensì il recupero di una somma che in esito ai giudizi amministrativi è risultata essere stata indebitamente pagata, col conseguente diritto soggettivo alla sua restituzione, senza alcuna invasione dei limiti interni della giurisdizione amministrativa (utilmente, anche se in relazione a diverse concrete fattispecie, v. Cass. sez. un. 28573 del 2018; Cass. sez. un. 27277 del 2011; Cass. sez. un. 16469 del 2006).

PQM

a Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette la controversia al Tribunale di Siracusa, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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