Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10016 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10016 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 9537-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
FALLIMENTO F.LLI FRASCARO SRL;
– intimato _ avverso la sentenza n. 50/23/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE dell’11/02/2011, depositata il 25/02/2011;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, accogliendo l’appello
incidentale del contribuente (ritenuto assorbente dell’appello principale dell’Ufficio), ha
annullato un avviso di rettifica IVA perché integrava un avviso precedente senza tuttavia
essere fondato sulla conoscenza di elementi nuovi.
Con il ricorso la difesa erariale svolge tra distinte censure (le prime due raggruppate nel primo
motivo e la seconda enunciata nel terzo).
Con la prima censura si denuncia la violazione dell’articolo 57 d.p.r. 633/72, con la seconda
censura si denuncia la mera apparenza della motivazione (in violazione dell’articolo 36 D.Lgs.
546/92) e con la terza censura si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione.
La seconda censura è fondata e assorbe le altre.
In effetti la motivazione della sentenza gravata, dopo aver richiamato le disposizioni che
disciplinano il potere dell’Ufficio di emettere avvisi di accertamento integrativi tanto in materia
di imposte dirette quanto in materia di IVA (rispettivamente, articoli 43 d.p.r. 600/73 e 57 d.p.r.
633/72) afferma testualmente: “Nel caso di specie il primo avviso di accertamento (n.
RFH2000024) emesso dall’ufficio IVA risulta notificato il 7/2/01, mentre il processo verbale di
costatazione della Guardia di Finanza – sulla base del quale lo stesso Ufficio avrebbe
successivamente redatto il secondo avviso di accertamento integrativo del primo (n.
RFH200076 del 5/4/02) notificato l’11/4/02 – è incontestato tra le parti che sia stato notificato
1’11/12/01. Osservando, quindi, la cronologia della suddetta documentazione si evince, in modo
inequivocabile, la preesistente conoscenza, da parte dell’amministrazione finanziaria, di tale
elemento, e, quindi, l’illegittimità del secondo avviso di accertamento”.
È palese la macroscopica contraddittorietà di tale statuizione, giacché proprio “la cronologia
della suddetta documentazione”

evidenzia che il secondo avviso, dell’aprile 2002, consegue

ad un accertamento che risale al dicembre 2001, le cui risultanze, pertanto, non potevano essere
note dell’Ufficio nel febbraio 2001, vale a dire nel momento in cui fu emesso il primo avviso.
La sentenza gravata ha dunque una motivazione da giudicarsi meramente apparente e,
pertanto, se ne propone al Collegio la cassazione con rinvio, in accoglimento della seconda
censura articolata nel primo motivo di ricorso.»

che la parte intimata non si è costituita;
Ric. 2012 n. 09537 sez. MT – ud. 19-03-2014
-2-

«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il Fallimento F.11i Frascaro srl per la cassazione della

che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che, a seguito della discussione in camera di consiglio, il Collegio condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con

della Puglia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che regolerà
anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale

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