Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10015 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MAFFEI ROSA, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2006 della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA,

depositata il 26/07/2006 R.G.N. 1056/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato PULLI per delega RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di prime cure che, in accoglimento della domanda proposta da C.P., aveva condannato l’INPS a ricostituire la pensione della ricorrente previa integrazione della stessa al trattamento minimo.

L’integrazione al trattamento minimo della suddetta pensione era stata negata dall’Istituto sull’assunto che, essendo la ricorrente titolare di pensione venezuelana, per la quale aveva infatti maturato il relativo diritto sussistendo sia il requisito anagrafico che quello contributivo, doveva applicarsi la convenzione stipulata fra i due Stati, in base alla quale ciascuno di essi doveva pagare la prestazione previdenziale di competenza senza vincolo di solidarietà. L’Istituto previdenziale aveva ritenuto irrilevante, in proposito, la circostanza che la pensione venezuelana non era stata liquidata.

La Corte territoriale riconosceva il diritto della C. sull’assunto che, poichè la pensione venezuelana non era mai stata liquidata, spettasse l’integrazione al trattamento minimo atteso che, ai fini della sussistenza del diritto a tale integrazione, valgono solo i trattamenti previdenziali effettivamente percepiti. Nel caso di specie la C. non percepiva alcun trattamento previdenziale cumulabile con quello erogato dall’INPS. Per la cassazione della sentenza l’INPS propone ricorso affidato a un unico motivo. C.P. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 8 e degli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione di sicurezza sociale stipulata dalla Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela in data 7 giugno 1988 e ratificata con L. n. 260 del 1991. Deduce in sostanza l’erroneità della sentenza impugnata in quanto ha attribuito rilevanza, ai fini del decidere, non già alla circostanza della sussistenza del diritto dell’assicurata a ricevere la pensione venezuelana, ma al fatto che tale pensione non veniva erogata.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte di legittimità (Cass. 9 febbraio 2006 n. 2854), decidendo in una fattispecie analoga, ha fissato il seguente principio di diritto: In tema di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati “pro rata”, l’astratta previsione di cui all’art. 6 della convenzione italo venezuelana, ratificata con L. n. 260 del 1991, alla stregua del quale l’ente venezuelano deve erogare il “pro rata” di sua pertinenza anche se l’assicurato non risieda nel paese, è irrilevante giacchè, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 8 ciò che vale per determinare l’assorbimento dell’integrazione al minimo sul pro rata italiano è che il pro rata venga effettivamente erogato. La citata disposizione subordina detto assorbimento alla corresponsione e non già alla maturazione del diritto nei confronti dell’ente previdenziale straniero: diversamente, se fosse cioè sufficiente la mera maturazione del diritto, l’assicurato si vedrebbe decurtata la pensione italiana anche in mancanza di pagamento della quota estera, finendo con il percepire una prestazione inferiore al minimo.

La sentenza impugnata è conforme al suddetto principio di diritto che deve essere pienamente riaffermato in questa sede, non essendo state prospettate dall’Istituto ricorrente ragioni convincenti per sottoporlo a revisione.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza l’INPS deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore della C. dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 10,00, oltre Euro 2500 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell’avv. Rosa Maffei dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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