Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10015 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017), n. 10015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13272/2016 proposto da:
M.I.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI;
– ricorrente –
contro
F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
DEL RE 45, presso lo studio dell’avvocato CARMELO TRIPODI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO ELIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il M. propose azione di accertamento negativo di una pretesa risarcitoria formulata dal F., senza preventivamente riscontrare la richiesta stragiudiziale di quest’ultimo;
il Tribunale di Reggio Calabria accertò l’intervenuta prescrizione della pretesa del F., ma compensò le spese di lite sul rilievo che il M. aveva agito in giudizio senza neppure avere inviato una nota di riscontro alla richiesta di risarcimento;
la Corte di Appello ha respinto il gravame proposto dal M. in punto di compensazione delle spese, affermando che il primo giudice aveva correttamente ritenuto sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo del ricorso per cassazione, il M. ha denunciato “erronea e falsa applicazione di legge – violazione dell’art. 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 111Cost.”;
il motivo è inammissibile in quanto formulato genericamente (con riferimento al fatto che non sussisteva alcun obbligo di proporre una conciliazione o una mediazione e all’ulteriore circostanza che era stato il F. a proporre una “quanto mai speciosa richiesta risarcitoria… tanto da determinare necessariamente il ricorso alla tutela giudiziaria”), senza attingere puntualmente la ratio della decisione, basata sulla considerazione che la causa era stata avviata in difetto di un preventivo riscontro stragiudiziale alla richiesta del F., e – quindi – senza censurare specificamente l’idoneità delle circostanze individuate dalla Corte come idonee ad integrare “gravi ed eccezionali ragioni di compensazione”;
ricorrono tuttavia le condizioni per compensare le spese del presente giudizio (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis), in considerazione dell’accertata infondatezza della originaria pretesa del F. e in applicazione del principio di causalità (giacchè l’avvio della causa è dipeso sia dall’infondatezza della pretesa del F. che dal difetto di preventivo riscontro del M.);
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017