Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10015 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10015 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BANFI GIANNATALE

Elettivamente domiciliato in Roma, via S. Basilio,
n. 61, nello studio dell’avv. Maria Vittoria Ferroni; rappresentato e difeso dall’avv.Marco Antonioli, giusta procura speciale in calce al ricorso.
ricorrente
contro
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Ce-

g0400
2.-c) l

1

Data pubblicazione: 15/05/2015

sare, n. 14, nello studio dell’avv. Gabriele

Pa-

fundi, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. Pietro Canzi, giusta procura speciale in

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 2246, depositata in data 27 agosto 2007;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 25 novembre 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per il ricorrente l’avv. M. Vittoria ferarri, munita di delega;
Sentito per il Comune di Caronno Pertusella l’avv.
Alessia Cirotti, munita di delega;
Udite le richieste del Procuratore

Generale, in

persona del sostituto dott. Lucio Capasso, il
quale ha concluso per l’accoglimento dei primi due
motivi del ricorso e per il rigetto degli altri;
Svolgimento del processo

1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Milano, pronunciando sull’opposizione
alla stima proposta dal sig. Giannatale Banfi nei
confronti del Comune di Caronno Portusella, in relazione all’espropriazione di un terreno di sua
proprietà, ha determinato l’ indennità di occupa-

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calce al controricorso.

zione, sulla base delle risultanze della consulenza
tecnica d’ufficio, in euro 774,16, tenendo conto
della differente natura, in parte edificabile, ed

teri riduttivi di cui all’art. 5 bis della 1. n.
359 del 1992.
1.1 – La corte territoriale ha altresì rilevato che
la domanda di determinazione dell’indennità di
espropriazione era stata proposta tardivamente, nel
corso del giudizio, non potendo accedersi alla tesi
secondo cui essa sarebbe stata formulata con l’atto
introduttivo. L’interpretazione delle espressioni
utilizzate dall’attore, infatti, induceva a ritenere che la richiesta della determinazione
dell’indennità di esproprio fosse finalizzata
esclusivamente al calcolo, in maniera virtuale, di
quella di occupazione, richiesta in via esclusiva.
1.2 – Per la cassazione di tale decisione il Banfi
propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui il Comune di Caronno Pertusella resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2 – Il primo motivo, con cui si denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, relativamente

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in parte agricola, dell’area, ed applicando i cri-

alla determinazione del valore del fondo, sulla base delle risultanze peritali, senza considerare
che i prezzi per le cessioni delle aree circostan-

di gran lunga maggiori, è inammissibile.
Infatti, a tacere della genericità della doglianza,
devemtrovare applicazione, per essere stata impugnata una sentenza depositata in data 27 agosto
2007, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n.
40 (in vigore dal 2 marzo 2006 sino al 4 luglio
2009), con particolare riferimento all’art. 6, che
ha introdotto l’art. 366-bis nel codice di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni – la
cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso
della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente
della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, primo comma, n.
5, c.p.c., deve contenere, a pena di inammissibilità (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del
2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del

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ti, aventi le medesime caratteristiche, risultavano

2008), un momento di sintesi – omologo del quesito
di diritto, nella specie assolutamente carente che ne circoscriva puntualmente i limiti, in manie-

zione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
3 – Appare viceversa meritevole di accoglimento il
secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta
– formulando idoneo quesito di diritto – la mancata
determinazione dell’indennità sulla base del valore
di mercato del fondo, avuto riguardo alla intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5
bis della 1. n. 359 del 1992.
3.1 – La censura è fondata alla luce dalle sentenze
della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007,
nel frattempo intervenute, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del
1992, art. 5 bis. Sotto altro profilo, essendo state considerate anche alcune aree non edificabili,
deve rimarcarsi che la recente sentenza Corte cost.
11.6.2011, n. 181, ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 5-bis, comma 4, cit., in combinato disposto con gli art. 15, primo comma, secondo periodo,
e 16, quinto e sesto comma, 1. 22.10.1971 n. 865,
nella parte in cui prevede che l’indennità di

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ra da non ingenerare incertezze in sede di formula-

espropriazione per le aree agricole e per le aree
non edificabili sia commisurata al valore agricolo
medio della coltura in atto o di quella più reddi-

requisiti specifici del bene.
3.2 – Ritiene infatti la Corte che non possa prescindersi – non essendosi formato il giudicato in
merito alle concrete modalità di determinazione
dell’indennità – da dette pronunce, attesa l’efficacia delle stesse nei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione dell’indennità di occupazione, la quale non
potrebbero certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali.
3.3 – Torna quindi nuovamente applicabile, per la
determinazione dell’indennizzo, il criterio generale del valore di mercato del bene, già previsto
dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che costituisce l’unico ancora rinvenibile nell’ordinamento, non essendo stato abrogato dal T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in quanto
detta norma fa espressamente salvo “quanto previsto
dall’art. 57, comma 11 (oltre che dall’art. 57 bis)
il quale esclude l’applicazione del T.U. relativamente ai progetti per i quali, come è accaduto nel

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tizia nella regione agraria, senza tener conto dei

caso in esame, “alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza

tutte le normative vigenti a tale data, fra cui,
pertanto, quella contenuta nella Legge Generale n.
2359 del 1865, art. 39.
L’ indennità di occupazione, pertanto, dovrà calcolarsi con riferimento al valore pieno delle aree
espropriate, secondo la previsione della L. n. 2359
del 1865, ai sensi del richiamato art. 39.
4 – Con il terzo mezzo si deduce violazione degli
artt. 99, 112, 116 e 190 c.p.c., nonché degli artt.
1362 e segg. Od. civ. : la sentenza impugnata
avrebbe disatteso il contenuto letterale dell’atto
introduttivo del giudizio, limitandolo alla sola
indennità di occupazione, laddove appariva chiara
la richiesta del Banfi di ottenere anche la rideterminazione di quella di espropriazione, per altro
contestata dalla controparte solo in comparsa conclusionale.
4.1 – Con il quarto mezzo, denunciandosi violazione degli artt. 100 c.p.c., 19 e ss. della l. n. 865
del 1971, 111 Cost e 6 Cedu, si sostiene che, anche
in omaggio e evidenti principi di economia proces-

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dell’opera, ribadendo che continuano ad applicarsi

suale, la sopravvenienza del decreto di esproprio
nel corso del giudizio di opposizione alla stima,
dovrebbe comportare, in presenza di un apprezzabile

congiuntamente l’indennità di espropriazione unitamente a quella di occupazione.
4.2 – I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.
Premesso che la questione introdotta con l’ultimo
mezzo sembra postulare, in violazione del principio
sancito dall’art. 99 cod. proc. civ., la necessità
di determinare l’indennità di espropriazione prescindendo del tutto da una domanda giudiziale, appare evidente come non sia predicabile la pretermissione dei diritti richiamati nel motivo quando
gli stessi non siano validamente esercitati.
Quanto all’interpretazione della domanda, che è riservata al giudice del merito, quella resa nella
specie dalla corte territoriale è del tutto coerente al tenore dell’atto introduttivo del giudizio,
nel quale – ad onta delle frammentarie estrapolazioni contenute nel ricorso, in violazione del
principio di autosufficienza – la richiesta di determinare l’indennità di espropriazione risulta ef-

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interesse della parte, la necessità di determinare

fettuata al solo scopo del calcolo, in maniera virtuale (“in via sostitutiva”), dell’indennità di occupazione, che costituisce l’unico oggetto effetti-

5 – La sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte
di appello di Milano, che, in diversa composizione,
applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali
inerenti al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo,
rigetta il terzo e il quarto. Accoglie il secondo
motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa
composizione.
Così deciso

in Roma, nella Camera di consiglio

della Prima Sezione Civile, il 25 n vembre 2014.

vo dell’azione.

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