Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10015 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 15/04/2021), n.10015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33528/2019 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

AZZURRA – SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 82, presso lo STUDIO PINI & PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO PINI, ed ALESSIA

FIORE;

– controricorrente –

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso

lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO ZAMBELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZZURRA – SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 82, presso lo STUDIO PINI & PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO PINI ed ALESSIA FIORE;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

REGIONE VENETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6948/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 14/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Presidente ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo accogliersi il ricorso

principale e l’incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in giudicato, il Consiglio di Stato annullava il provvedimento con il quale il Comune di Cavallino Treporti (VE) aveva revocato la concessione di un’area demaniale marittima rilasciata anni addietro ad Azzurra Soc. coop. a r.l..

A seguito dell’appena ricordato annullamento, il Comune intimava alla Cooperativa il pagamento dei canoni di concessione non versati nelle more del processo.

Il TAR Veneto, davanti al quale la Cooperativa aveva impugnato l’intimazione di pagamento, oltre che i provvedimenti presupposti e collegati, declinava la giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Veneto, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la controversia in primo grado per il merito, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 105, principalmente osservando che la controversia aveva ad oggetto non la mera debenza dei pregressi canoni di concessione, ma anche l’accertamento dell’esistenza del sottostante rapporto concessorio nel periodo di tempo corrente tra la revoca della concessione e l’annullamento giurisdizionale della stessa; e questo perchè, secondo il Consiglio di Stato, la prospettazione della Cooperativa era nel senso che prima dell’annullamento della revoca la concessione non poteva dirsi esistente, per questa ragione venendo meno l’obbligazione di pagamento dei canoni.

L’Agenzia del Demanio ricorreva contro la sentenza del Consiglio di Stato per un solo motivo, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione ordinaria; la Cooperativa resisteva con controricorso, eccependo in limine l’inammissibilità del gravame, in subordine il suo rigetto; il Comune proponeva ricorso incidentale, nella sostanza aderendo a quello principale dell’Agenzia del Demanio; al ricorso incidentale, la Cooperativa resisteva con controricorso; l’Agenzia del Demanio e la Cooperativa depositavano memoria; il Pubblico Ministero depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale.

All’esito della Camera di consiglio, la causa veniva decisa come in dispositivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia del Demanio evidenziava che a seguito dell’annullamento del provvedimento di revoca della concessione, l’esistenza del rapporto concessorio non poteva più dirsi in discussione anche con riguardo al periodo intercorrente tra la revoca e il suo annullamento, che quindi la controversia si riduceva al solo “calcolo” del canone maturato nelle more del giudizio amministrativo, per cui doveva ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Cavallino Tre Porti censurava la decisione del Consiglio di Stato per pressochè identiche ragioni, ancora sottolineando che oggetto del giudizio non era la validità del rapporto di concessione, bensì l’accertamento dei fatti indicati dalla Cooperativa al fine di stabilire che a causa del mancato godimento dell’area durante il tempo necessario per definire il giudizio amministrativo non era tenuta al pagamento dei canoni o comunque era tenuta al pagamento di canoni ridotti; questioni, concludeva l’amministrazione comunale, da considerarsi pertanto di natura esclusivamente patrimoniale, la cui cognizione apparteneva perciò al giudice ordinario.

3. Devono essere dapprima disattese le numerose eccezioni di inammissibilità formulate dalla Cooperativa con riferimento al ricorso principale, non mancando di autosufficienza la ricostruzione della vicenda processuale, che ha permesso alla Corte di comprendere i presupposti di fatto e di diritto sui quali sono state fondate le censure rivolte all’impugnata sentenza; non mancando inoltre di specificità il motivo, laddove è ben chiarita la censura addebitata, che è stata fatta consistere nell’aver il Consiglio di Stato erroneamente ritenuto che oggetto di giudizio fosse l’esistenza o meno del rapporto concessorio durante il processo amministrativo che aveva portato all’annullamento del provvedimento; non mancando poi l’interesse processuale dell’Agenzia, costituito dall’esatta individuazione del giudice al quale deve essere affidata la ricognizione dell’obbligo e dell’ammontare del pagamento dei canoni di concessione richiesti, senza quindi far esercizio di poteri autoritativi; con riferimento all’ultima eccezione di inammissibilità, per cui non sarebbe possibile ricorrere immediatamente per cassazione nel caso in cui il giudice speciale, come avvenuto nella concreta fattispecie, in riforma della prima decisione, senza decidere in alcun modo il merito della controversia, affermata la propria giurisdizione, abbia rimesso la causa in primo grado per la sua definizione, deve essere semplicemente rammentato che l’anteriore non cospicuo orientamento di queste Sezioni Unite, al quale si rifà la Cooperativa (da ultime, Cass. sez. un. 299 del 2013; Cass. sez. un. 9588 del 2012), è stato superato da queste medesime Sezioni Unite nel senso di ritenere immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., riformi o annulli la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo, atteso che trattasi di sentenze che presentano un carattere definitivo, perchè concludono il procedimento davanti al giudice di appello ed escludono un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che le ha pronunciate (Cass. sez. un. 25774 del 2015; più di recente, Cass. sez. II n. 133 del 2017).

4. Del pari, vanno rigettate analoghe eccezioni di inammissibilità, formulate dalla Cooperativa con riferimento al ricorso incidentale.

5. Il ricorso principale e quello incidentale sono fondati, perchè davanti al TAR, presso il quale la Cooperativa aveva impugnato l’intimazione di pagamento dei canoni di concessione, il petitum dedotto era stato fatto consistere nella domanda di accertamento di non essere tenuta a pagare gli arretrati chiesti dal Comune, adducendo la circostanza di non aver potuto godere dell’area a causa della revoca della concessione; pertanto, il petitum sostanziale prospettato non coinvolgeva affatto la legittimità del rapporto concessorio, l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ente locale, i quali erano già stati discussi e definiti con la decisione che aveva annullato la revoca; la questione involgeva soltanto aspetti patrimoniali, senza alcuna necessità di statuire in ordine all’azione amministrativa del Comune, in ordine alla sua legittimità, rimanendo unicamente in discussione l’obbligazione di pagare o meno i canoni, cioè l’accertamento di un diritto soggettivo, per il quale la giurisdizione spetta ineluttabilmente al giudice ordinario (Cass. sez. un. 28053 del 2018; Cass. sez. un. 7983 del 2006).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette la causa davanti al TAR Veneto, anche per le spese del presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA