Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10015 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10015 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 6083-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope le gis;
– ricorrente contro
SALVI SERGIO ;
– intimato avverso la decisione n. 5/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di TORINO del 15/12/2010, depositata il 12/01/2011;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:

con cui la Commissione Tributaria Centrale, confermando la sentenza di secondo grado, ha
dichiarato dovuto il rimborso delle somme versate dal contribuente a titolo di ILOR negli anni
dal 1982 al 1986.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce il vizio di violazione di legge, con
riferimento all’articolo 38 d.RR. 602/73, in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa omettendo
di rilevare d’ufficio l’intervenuta decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per una
parte dei tributi dallo stesso versati. Nel ricorso, premesso che la sentenza gravata riferisce
che il rimborso di cui si discute fu richiesto dal contribuente in sede amministrativa in data I
luglio 1987, si deduce che a tale data era già spirato il termine di decadenza dalla domanda di
rimborso di cui all’articolo 38 d.RR. 602/73 (pari a 18 mesi, nel testo ratione temporis vigente)

per gli importi versati a titolo di acconto ILOR 1985, di acconto e saldo ILOR 1984 e 1983 e
di saldo ILOR 1982.
Il motivo appare fondato.
In linea generale va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema
di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato
rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale,
duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, ai sensi dell’art. 38,
primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di
gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno, essendo quei termini
dettati per finalità di interesse pubblico e di essi non potendo neppure l’amministrazione
disporre, con la conseguenza che la decadenza può essere rilevata di ufficio, ai sensi dell’art.
2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, per tale ritenendosi
non soltanto quella che riguarda i diritti indisponibili, ma anche quella disciplinata da un
regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non
possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo (ex multis, pronunce nn. 1605/08,
791/11); con la specificazione che la formazione del giudicato interno presuppone che sulla
questione vi sia stata una statuizione espressa non impugnata e perciò intangibile, a norma
dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. (pronunce nn. 13221/04, 1964/12)
Per quanto poi specificamente concerne il giudizio di legittimità, si è precisato che la
decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza
entro il termine di diciotto mesi, di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal

Ric. 2012 n. 06083 sez. MT – ud. 19-03-2014
-2-

«L’Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. Sergio Salvi per la cassazione della sentenza

versamento dell’imposta (nella specie, ILOR) indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in
cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino ne’ la data del versamento
dell’imposta ne’ la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita,
in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio
in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi

cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ., ne’ essendo
possibile ipotizzare un “error in procedendo” del giudice di merito – consistente nel mancato
esame del documento – poiché la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con
il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su
un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (cfr.
pronunce nn. 8466/00, 14297/03, 24226/04, 1159/12,).
Nella specie, la data della domanda amministrativa (1.7.87) di rimborso risulta dalla narrativa
di fatto della sentenza gravata (terzo rigo dello “Svolgimento del processo”), mentre le date e
gli importi dei versamenti effettuati a titolo di acconto ILOR 1985, di acconto e saldo ILOR
1984 e 1983 e di saldo ILOR 1982 (tutti compresi tra la data iniziale dell’ 1.12.82 e quella
finale del 29.11.85) non richiedono alcun accertamento o apprezzamento di fatto, in quanto la
difesa erariale fonda la propria eccezione sulle date indicate dallo stesso contribuente nel
ricorso introduttivo, debitamente trascritto, in parte qua, a pag. 7 del ricorso per cassazione,
nel rispetto del principio di autosufficienza.
L’eccezione di decadenza proposta dalla difesa erariale nel ricorso per cassazione va dunque
giudicata ammissibile; la stessa risulta altresì fondata, perché il termine a ritroso di diciotto
mesi dall’1.7.87 cadeva il 31.12.85, cosicché alla data di presentazione della domanda di
rimborso la decadenza di cui all’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 era già
maturata per i versamenti relativi all’ acconto ILOR 1985, all’acconto e al saldo ILOR 1984 e
1983 e al saldo ILOR 1982, tutti effettuati prima del 31.12.85.
Si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata per la parte
relativa al rimborso delle somme versate dal contribuente a titolo di acconto ILOR 1985, di
acconto e saldo ILOR 1984 e 1983 e di saldo ILOR 1982; nonché, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto della domanda di rimborso del contribuente
relativamente agli importi di cui a detti versamenti.»

che il contribuente intimato non si è costituito;
che la relazione è stata notificata alla parte ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;

Ric. 2012 n. 06083 sez. MT – ud. 19-03-2014
-3-

accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla corte di

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata per la
parte relativa agli importi suindicati;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere

relativamente agli importi suindicati;
che, sussistendone le ragioni, le spese si compensano per il giudizio di merito e
seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda di rimborso del contribuente relativamente alle somme da
costui versate a titolo di acconto ILOR 1985, di acconto e saldo ILOR 1984 e
1983 e di saldo ILOR 1982; compensa le spese del giudizio di merito e
condanna la parte intimata a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in € 800 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso del contribuente

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