Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10014 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36813-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO GENTILE;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CIRO MICERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8449/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.V. conveniva in giudizio T.G., L.A. e la Generali Ass.ni, in qualità di Compagnia designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in (OMISSIS) in data (OMISSIS).

Parte ricorrente esponeva che mentre percorreva il (OMISSIS), a bordo della propria auto, la moto di proprietà di T.G., condotta da L.A., operava un incauto sorpasso ad un veicolo che lo precedeva e, valicando la corsia opposta, urtava l’autovettura dell’attrice.

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 28237/12, in accoglimento della domanda, dichiarava l’esclusiva responsabilità di T.G. e L.A. e, per l’effetto, condannava le Generali Ass.ni al pagamento in favore di A. della somma di Euro 2.425,12 ed Euro 2.599,95, oltre interessi legali al saldo e al rimborso delle spese di giudizio.

Avverso tale decisione, proponeva appello L.A..

2. Con sentenza n. 8449 del 02/10/2018, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello, confermando la sentenza di prime cure, e condannava L.A. alla refusione delle spese di lite.

Il giudice di seconde cure confermava l’attribuzione di responsabilità esclusiva dell’appellante e pertanto veniva superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, non riscontrando nessun contegno negligente ascrivibile in capo al conducente dell’autovettura di parte appellata.

3. Avverso tale pronuncia L.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. A.V. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione “ex art. 360 c.p.c., n. 4, – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – motivazione apparente e per buona parte perplessa (in termini, Cass. n. 2731/1996; Id., n. 5084/1997)”.

La ricostruzione dei fatti sarebbe contraddittoria poichè il Tribunale avrebbe basato la sua decisione su un solo elemento probatorio e cioè la deposizione della teste M..

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione ex “art. 360 c.p.c., n. 4, – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – motivazione apparente e sotto altro profilo “perplessa” (in termini, Cass. n. 10952/1996).

Il Tribunale non avrebbe esaminato la CTU dell’ing. V., attraverso la quale si sarebbe ricostruito correttamente la dinamica dell’incidente.

5.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., n. 4, – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – motivazione sotto altro aspetto incoerente, non solo apparente ma ancora una volta perplessa (Cass. N. 1073/1996)”.

Il Tribunale avrebbe apoditticamente dichiarato inattendibile la ricostruzione fatta sul luogo dagli agenti della Polizia Municipale.

5.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, – nonchè art. 360 c.p.c., n. 4, – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – assenza assoluta di motivazione sul punto. In via subordinata motivazione inconcludente”.

Il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno applicare l’ipotesi di concorso ex art. 2054 c.c., comma 2.

Invero, l’esclusione sarebbe avvenuta sulla base di una motivazione assolutamente incoerente in quanto fondata su un presupposto inesistente.

6. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

E’ infatti carente l’esposizione del fatto, dato che si astiene dall’indicare le ragioni poste a fondamento della domanda dalla parte attrice, le difese svolte in primo grado dalle parti convenute, la descrizione sommaria dello svolgimento processuale (posto che si allude nel ricorso, del tutto genericamente ad una rinnovazione della c.t.u.).

E’ poi, come sopra detto, violato l’art. 366 c.p.c., n. 6. Invero, il ricorso in cassazione introduce un giudizio a critica vincolata, ed in quanto tale deve essere autosufficiente, ossia formulato tramite la puntuale indicazione di tutti gli elementi tassativamente indicati all’art. 366 c.p.c., necessari a consentire la pronuncia del Collegio. In particolare, la norma di rito, n. 6, onera il ricorrente della specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza, l’onere di cui si discorre può dirsi assolto per il tramite dell’integrale illustrazione dell’atto, ovvero la sua riassunzione.

Nel caso in esame parte ricorrente ha omesso di fornire l’indicazione specifica degli atti sui quali i vari motivi si fondano, in quanto si è astenuta dal riprodurli direttamente per la parte che sorregge il motivo o dal riprodurli indirettamente, precisando la parte dell’atto oggetto di tale indiretta riproduzione.

E comunque le censure contengono critiche generiche e apodittiche, in totale assenza di ragioni specifiche che dovrebbero indurre ad una diversa decisione.

Inoltre nel primo motivo dopo una riproduzione della motivazione con cui il tribunale ha esaminato la parte dell’appello ritenuta ammissibile, si sostiene che la condivisione della motivazione del G.d.P. sarebbe stata sbagliata ed all’uopo si evocano, appunto, risultanze istruttorie in modo aspecifico. Ne segue anche che è priva di pregio l’evocazione del 132, n. 4, dato che si pretende di censurare una motivazione di condivisione che per definizione è esistente. In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali. (Così Cass., Sez.Un., n. 7074 del 2017).

Anche gli altri motivi, ove esaminati, meriterebbero la stessa considerazione. Infatti il ricorrente pretende di sostenere l’apparenza di motivazione relazionandola a risultanze probatorie omettendo l’indicazione specifica.

Inoltre, deve ritersi l’inammissibilità del ricorso sotto il distinto profilo dell’implicita richiesta di rivalutazioni di merito. A ben vedere, nella motivazione sviluppata dalla Corte territoriale non si rinvengono vizi logico giuridici idonei ad inficiare la validità della sentenza. Infatti, dopo una dettagliata e meticolosa disamina sul quadro probatorio prodotto in giudizio, il Giudicante ha ritenuto superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, in quanto la responsabilità della collisione era attribuibile esclusivamente in capo al conducente del motociclo di L.A., non avendo riscontrato alcun contegno negligente in capo al conducente della autovettura.

Ma in ogni caso, considerato il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., non è possibile procedere ad ulteriori valutazioni. Nè tale onere può essere integrato dalla memoria 378 c.p.c..

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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