Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10014 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13094/2016 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CRISTIANO BASILE;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN GIOVANNI TEATINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 272/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcimento danni proposta dal D.B. nei confronti del Comune di S. Giovanni Teatino, in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in una strada comunale (il D.B. era caduto dal motoveicolo che conduceva a causa di un telone di plastica da imballaggio posto in mezzo alla carreggiata, non segnalato e non reso visibile dall’acqua piovana);

la Corte, ricondotta la fattispecie al paradigma dell’art. 2051 c.c., ha ritenuto che il Comune avesse fornito la prova del caso fortuito, tenuto conto che il telone era stato spostato dal forte vento da uno stabilimento prossimo alla strada e che il tempo trascorso (non più di sei ore, in periodo notturno) “non era certo sufficiente a consentire al Comune di intervenire”;

ha proposto ricorso per cassazione il D.B., deducendo – con l’unico motivo – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il motivo è inammissibile perchè, senza evidenziare errores in iure (giacchè la Corte ha inquadrato la vicenda nell’ambito della previsione dell’art. 2051 c.c. e ha correttamente individuato il riparto degli oneri probatori), si limita a sindacare la valutazione circa la ricorrenza in concreto degli estremi del fortuito, che costituisce tuttavia il risultato di un apprezzamento rimesso al giudice di merito e che non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 6753/2004 e Cass. n. 472/2003).

In difetto di attività difensiva da parte dell’intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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