Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10014 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10014 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPERNANZONI PAOLO – SPERNANZONI GERARDO -_SPERNANZONI MASSIMO – SPERNANZONI GUGLIELMO – SPERNANZONIMARIA
Elettivamente domiciliati in Roma, via G. B. Morgagni, n. 2/a, nello studio dell’avv. Fabio Blasi,
che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso.
ricorrenti
contro

Data pubblicazione: 15/05/2015

COMUNE DI AMELIA

Elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina, n. 8, nello studio dell’avv. Goffredo Gobbi;

marini, giusta procura speciale a margine del controricorso.
controricorrente

nonché sul ricorso proposto in via incidentale da
COMUNE DI AMELIA
ricorrente in via incidentale
contro
SPERNANZONI PAOLO – SPERNANZONI GERARDO – SPERNANZONI MASSIMO – SPERNANZONI GUGLIELMO – SPERNANZONIMARIA
intimati

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 160, depositata in data 8 maggio 2008;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 25 novembre 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per i ricorrenti l’avv. Umberto Segarelli,
munito di delega;
Sentito per il Comune di Amelia l’avv. Francesca
Picciurro, munita di delega;

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rappresentato e difeso dall’avv. Alarivo Mariani

Udite le richieste del Procuratore
persona del

Generale, in

sostituto dott. Lucio Capasso, il

quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

cipale, assorbito il primo;
Svolgimento del processo

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Perugia, pronunciando sulla domanda
di determinazione del conguaglio relativo alle indennità di espropriazione e di occupazione di un
terreno ceduto con atto in data 24 dicembre 1980 da
Corrado, Paolo e Gerardo Spernanzoni al Comune di
Amelia, ha liquidato, per l’indennità di espropriazione, la somma di euro 60.553,38, e per
l’occupazione, la somma di euro 7.676,35.
1.1 – A tale conclusione la corte territoriale è
pervenuta sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in relazione al criterio
fondato sul valore venale del terreno (non essendo
applicabili, essendo intervenuta la nota pronuncia
del giudice delle leggi n. 348 del 2007, i criteri
riduttivi di cui all’art. 5 bis della l. n. 359 del
1992), tenendo anche conto del suo inserimento in
zona PEEP.

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incidentale e del secondo motivo del ricorso prin-

1.2 – La Corte territoriale ha precisato che
l’importo indicato dal consulente, ai sensi
dell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, dovesse

tandosi di opera intesa ad attuare un intervento di
riforma economico-sociale, ed accresciuto del 10
per cento, per essere intervenuto un accordo di
cessione.
1.3 – Sono stati attribuiti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 223 del
1983, con rigetto, in assenza di specifiche allegazioni di natura probatoria, della domanda inerente
al maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c..
1.4 – Per la cassazione di tale decisione i proprietari propongono ricorso, affidato a due motivi,
cui il Comune di Amelia resiste con controricorso,
avanzando ricorso incidentale, sorretto da unico
motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo del ricorso principale,
formulandosi idoneo quesito, si deduce che la determinazione dell’indennità di espropriazione con
applicazione della decurtazione nella misura del 25
per cento non sarebbe stata adeguatamente motivata,

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essere ridotto nella misura del 25 per cento, trat-

tanto più che le zone inerenti ai piani di edilizia economica e popolare (PEEP) avrebbero nel tempo
perduto ogni connotazione di natura economico-

ti urbanistici.
2.1 – La censura, sostanzialmente incentrata, al di
là della “rubrica” del motivo, sull’erronea applicazione dell’art. 37 della 1. n. 327 del 2001, nel
testo novellato dall’art. 2 comma 89, lett. a, della 1. n. 244 del 2007, con riferimento alla riduzione del 25 per cento dell’indennità in relazione
alle espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico-sociale, è fondata.
2.1 – Vale bene precisare, quanto alla formale indicazione del vizio di motivazione, che l’erronea
indicazione della norma processuale violata nella
rubrica del motivo non ne determina “ex se” l’inammissibilità, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio
denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento
della censura, in quanto la configurazione formale
della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica,

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sociale, assumendo il carattere marcato di strumen-

sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., 29
agosto 2013, n. 19882). A tale riguardo si osserva

prospettato (essenza che si rispecchia nel relativo
quesito), va individuata nella negazione della riconducibilità delle opere da eseguirsi in zona PEEP
nella nozione di interventi di riforma previsti
dalla norma sopra richiamata.
2.2 – Secondo il costante orientamento di questa
Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui
all’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto
1992, n. 359 ed all’art. 37, commi l e 2, del
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale,
lo “jus superveniens” costituito dall’art. 2, comma
89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244
si applica retroattivamente per i soli procedimenti
espropriativi in corso, e non anche per i giudizi
in corso (Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n.
5265).
2.3 – A prescindere da tale rilievo di diritto intertemporale, maggiormente rimarchevole ove si con-

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che l’essenza del motivo, per come complessivamente

sideri che il presente giudizio riguarda la determinazione del conguaglio per una cessione intervenuta nell’anno 1980, va in ogni caso ribadito che,

riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene
ai fini della determinazione dell’indennità, esso
deve riguardare l’intera collettività o parti di
essa geograficamente o socialmente predeterminate
ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca
(Cass., 23 febbraio 2012, n. 2774, in tema di edilizia convenzionata).
3 – Il secondo motivo, con il quale, deducendosi
violazione dell’art. 1224 in relazione agli artt.
1226 e 1284 cod. civ., si sostiene che erroneamente
l’attribuzione del richiesto maggior danno sarebbe
stata esclusa in considerazione dell’omessa allegazione delle qualità personali e delle attitudini,
anche in tema di investimenti, dei ricorrenti, è
infondato.
Benvero, se il ricorso, nella critica alla decisione impugnata può essere condiviso, laddove ritiene
superata l’esigenza di inquadrare il creditore in
una delle categorie a suo tempo individuate nella

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affinché sussista il presupposto dell’intervento di

eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento
medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non

si legali determinato per ogni anno ai sensi del
primo comma dell’art. 1284 cod. civ., appare assolutamente carente, soprattutto sotto il profilo
della decisività, laddove omette di allegare – con
negativi riflessi anche sulla formulazione del quesito di diritto – che, nel periodo considerato (ed
a tal fine vale bene precisare che, a fronte della
natura compensativa degli interessi dovuti sulle
somme determinate a titolo di conguaglio una mora
debendi, rilevante ai fini dell’applicazione
dell’art. 1224 c.c., è predicabile solo dalla data
della domanda o di una precedente costituzione in
mora : Cass., 7 marzo 2006, n. 4885), il rendimento
medio dei titoli di Stato risulterebbe superiore
agli interessi legali.
4 – Il ricorso incidentale, con il quale si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per
aver la corte territoriale, a fronte della richiesta di una determinata somma a titolo di indennità,
liquidato un diverso e maggiore importo, è infondato.

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superiore a dodici mesi ed il saggio degli interes-

Soccorre, in proposito, il principio secondo cui
nei giudizi per la determinazione dell’ indennità
di esproprio, il giudice ha il potere-dovere di in-

cedura ablatoria sulla base delle caratteristiche
del fondo espropriato, senza essere vincolato dalle
prospettazioni delle parti, né alla quantificazione
della somma contenuta nell’atto di citazione, dovendo questa essere liquidata in riferimento a detti criteri, con conseguente accoglimento o rigetto
della domanda a seconda che venga accertata come
dovuta un’indennità maggiore o minore di quella
censurata (Cass., 1 ° agosto 2013, n. 18435; Cass.,
5 febbraio 2009, n. 2787).
5 – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata.
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Non essendo necessarie ulteriori acquisizioni,

ed essendo incontestato il valore di mercato del
terreno quale accertato dalla Corte territoriale,
la causa può essere decisa nel merito, ai sensi
dell’art. 384,

c.p.c., nel senso della

comma 2,

determinazione dell’indennità di espropriazione esclusa la decurtazione illegittimamente operata
dal giudice del merito

nella somma di C

76.231,62, da elevarsi, sulla base della maggiora-

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dividuare il criterio legale applicabile alla pro-

zione del 10 per cento ritenuta applicabile dalle
Corte di appello e non censurata, ad euro
83.854,78. Applicando i criteri cui è ricorsa la

dell’indennità di occupazione (interessi per due
anni e sei mesi su metà della somma e per sei mesi
sull’altra metà) si perviene a una determinazione
complessiva, a tale titolo, di euro 6.289,08.
Sul conguaglio, determinato dalla differenza fra
quanto dovuto e quanto già corrisposto, saranno
calcolati gli interessi legali con decorrenza dal
28 luglio 1983, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 223 del 1983 della Corte Costituzionale.
7 – Le spese processuali dell’intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta il secondo e l’incidentale. Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina l’indennità di espropriazione in C 83,854,72 e quella di occupazione in
C 6.289,00, condannando il Comune di Amelia al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio,

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sentenza impugnata per la determinazione

pari alla differenza t fra tali importi e quanto
già versato, con gli interessi in misura legale con
decorrenza dal 28 luglio 1983 al saldo.

spese processuali relative all’intero giudizio, liquidate, quanto al grado di merito, in euro 101,75
per spese, euro 2.940,52 per diritti ed C 6.000,00
per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in euro 3.200,00, oltre, in entrambi i
casi, accessori di legge. Pone a carico del Comune
le spese inerenti a consulenze tecniche d’ufficio,
come già determinate.
Così deciso

in Roma, nella Camera di consiglio

della Prima Sezione Civile, il 25 nembre 2014.

Condanna il Comune di Amelia al pagamento delle

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