Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10014 del 08/05/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10014 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 6080-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ZABINI GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 3/24/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE
DEL
14/06/2010,
depositata
il
24/01/2011;
Data pubblicazione: 08/05/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. Giuseppe Zabini per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di rettifica
IVA 2006 fondato su accertamenti su conti bancari o postali per mancata
instaurazione del contraddittorio ex art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R.
633/72. Secondo la sentenza gravata la violazione del diritto del contribuente al
contraddittorio invaliderebbe il procedimento amministrativo di accertamento,
per cui
“anche l’omessa contestazione al contribuente dei singoli dati ed
elementi risultanti dai conti renderebbe illegittimo il provvedimento
impositivo”.
Il ricorso si fonda su tre mezzi; con il primo mezzo si denuncia la violazione
degli articoli 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 633/73 in cui la sentenza gravata
sarebbe incorsa ritenendo che il contraddittorio amministrativo con il
contribuente costituisca requisito di legittimità dell’avviso di rettifica; con il
secondo mezzo si denuncia il vizio di ultra petizione in cui la sentenza gravata
sarebbe incorsa annullando il provvedimento impositivo per un vizio
(“l’omessa contestazione al contribuente dei singoli dati ed elementi risultanti
dai conti”) non dedotto nel ricorso del contribuente; con il terzo mezzo si
denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Il contribuente non è costituito.
Ric. 2012 n. 06080 sez. MT – ud. 19-03-2014
-2-
COSENTINO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione per
difetto di notifica.
La notifica è stata infatti tentata in Lecce, Via Pietro Vincenti, n. 7, presso lo
studio del procuratore domiciliatario del contribuente, dott. Giovanni De
erariale ha provveduto a rinnovare la notifica del ricorso o ha motivatamente
chiesto di essere rimessa in termini per tale incombente (cfr. Cass. 13366/13:
“Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o
della sede, a norma dell’art. 17, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno
successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione;
tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre
l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del
procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del
procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua
volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed
è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il
nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo
la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se
non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai
sensi dell’art. 17, comma terzo, del d.lgs. citato.”).
Non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di costituzione
dell’intimato.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.
Giorgi, ma a tale indirizzo quest’ultimo è risultato trasferito; né la difesa