Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10014 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 06/05/2011), n.10014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSSATO

DI VICO 9, presso lo studio dell’avvocato IONTA RICCARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONACO PASQUALE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso UFFICIO

RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

DE GIROLAMO ROCCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6616/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/12/2005, r.g.n. 391/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.V., dipendente della Regione Campania inquadrata in categoria D, posizione economica D2, per ottenere l’accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto il profilo professionale di funzionario avvocato dal 31 marzo 1999, data di entrata in vigore del CCNL Comparto Regioni e autonomie locali 1998/2001, con inquadramento nella posizione economica D3 e condanna della Regione alle conseguenti differenze retributive.

La Corte territoriale premette che le delibere della Giunta regionale 30 dicembre 1999 n. 9276 e 3 marzo 2000, n. 1470, sulle quali la parte attrice ha fondato la domanda, prevedono espressamente “di riconoscere ai suddetti dipendenti purche’ inquadrati nella categoria D del CCNL 31 marzo 1999, il solo profilo professionale di avvocato senza modificazione della posizione giuridica ed economica in godimento ed a seguito di verifica del possesso dei requisiti e dello svolgimento delle attivita’ di cui al punto 1″. Esse quindi non attribuiscono la posizione economica superiore rivendicata, riconoscendo solo a taluni dipendenti, laureati in giurisprudenza, abilitati alla professione forense, e che avessero svolto attivita’ di difesa della Regione, il profilo professionale di avvocato – peraltro non contemplato nel previgente sistema dei profili professionali della Regione dove era previsto il profilo di Funzionario avvocato e procuratore legale – 8^ qualifica funzionale”- senza tuttavia modificare la posizione giuridica ed economica goduta dai beneficiari. Del resto l’inquadramento nella posizione D3 richiede il precedente inquadramento nell’ottava qualifica funzionale o il superamento della selezione per il periodo successivo, e cio’ anche in considerazione dei vincoli costituzionali sui quali si fonda il divieto di acquisizione di inquadramenti superiori in conseguenza dell’esercizio di fatto delle mansioni relative. L’attribuzione da parte della Regione del profilo economico D3 ad altre categorie di dipendenti, quali ingegneri o architetti, anche a prescindere dalla mancata precisazione degli esatti termini della vicenda, non potrebbe in ogni caso far sorgere il diritto all’inquadramento rivendicato.

A sua volta il CCNL di comparto all’art. 13 conferisce la posizione economica D3 a quei dipendenti che erano gia’ in possesso dell’ottava qualifica funzionale e quindi non giova alla parte attrice inquadrata all’epoca nella settima qualifica e pertanto legittimamente inquadrata poi secondo la tabella di corrispondenza allegata al contratto (tabella C) nella posizione economica D2.

Questa sentenza e’ impugnata da A.V. con ricorso per un motivo. La Regione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione del CCNL 1998/2001 Comparto Regioni e autonomie locali.

Sono richiamati gli artt. 13 e 3, comma 7 del cit. CCNL, nonche’ l’all. A nella parte in cui prevede l’attribuzione del trattamento tabellare iniziale della posizione economica D3 ai dipendenti che nel precedente sistema delle qualifiche funzionali erano inquadrati nell’8^ qualifica.

Fatti questi richiami la parte ricorrente sostiene che con le delibere invocate la Regione, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, avrebbe inteso conferire mediante procedura selettiva interna e in modo conforme alla contrattazione collettiva il profilo professionale di avvocato, sicche’ avrebbe poi dovuto provvedere all’inquadramento nella posizione economica D3.

Il ricorso e’ infondato.

Anzitutto, nella parte in cui viene contestata l’interpretazione di atti di natura non normativa quali le delibere in argomento sarebbe stato necessario indicare quali canoni di ermeneutica contrattuale il giudice aveva trascurato o male applicato e come la violazione era stata consumata. In assenza di tali indicazioni l’interpretazione delle delibere si sottrae alle generiche censure formulate dalla parte ricorrente, che in sostanza si risolvono nel contrapporre a quella del giudice di merito una propria personale lettura degli atti in questione.

In secondo luogo, le norme contrattuali richiamate e le altre che regolano la fattispecie rendono indiscutibilmente corretta la decisione della Corte di merito.

E’ incontroverso che la parte qui ricorrente, anteriormente al vigore del nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni e Autonomie era inquadrata nella 7^ qualifica funzionale, con attribuzione del livello economico differenziato (LED).

Conseguentemente ha trovato applicazione nei suoi confronti l’art. 7 del cit. contratto (la cui rubrica reca “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione”) secondo il quale “1. Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL e’ inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare piu’ eventuale livello economico differenziato), secondo le prescrizioni della allegata tabella C”, dove e’ infatti previsto che i dipendenti provenienti dalla 7^ qualifica funzionale LED vengano inquadrati, in sede di primo inquadramento, nella categoria D posizione economica D2.

La progressione economica all’interno delle categorie trova disciplina nell’art. 5 del CCNL, dove, al comma 1, si legge che “1.

All’interno di ciascuna categoria e’ prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13”.

Per quanto riguarda la progressione nella categoria D, il comma 2 lettera d) dell’art. stabilisce che: “d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonche’ per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, si provveda previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:

diverso impegno e qualita’ delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;

grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacita’ di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilita’; iniziativa personale e capacita’ di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro”.

Quindi la parte ricorrente e’ stata inquadrata in conformita’ delle norme contrattuali, ne’ puo’ rivendicare un superiore inquadramento per effetto di progressione all’interno della categoria, restando escluso alla stregua di quanto accertato dal giudice di merito che nella specie sia stato avviato alcun procedimento selettivo volto al passaggio dei ricorrenti verso la posizione apicale della categoria D. La parte ricorrente invoca, come detto, l’art. 13, comma 1, e l’art. 3, comma 7 del CCNL, i quali rispettivamente prevedono che:

“Art. 13. 1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D e’ indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art 3, comma 7, per i quali il trattamento gabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.” Art. 3.7. Nell’allegato A sono altresi’ indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13″.

La lettura di tali norme va fatta anche alla luce del comma 6 del cit. art. 3, il quale prevede che “6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A”.

Ma le disposizioni contrattuali richiamate non giovano alla parte ricorrente.

Da un lato, infatti, in linea generale il riconoscimento al datore di lavoro pubblico della facolta’ di integrare i profili professionali recati dal contratto collettivo, non vuoi dire che in tale operazione si possa prescindere totalmente dal sistema delle corrispondenze delineato nell’art. 7 del ccnl e dal principio dell’accesso selettivo nelle posizioni economiche superiori della categoria. D’altro lato, in ogni caso, se anche le delibere regionali in questione potessero interpretarsi come individuazione di un nuovo ed inedito profilo professionale, si tratterebbe di un profilo comunque rimasto collocato nella categoria D2 e non in quella piu’ elevata.

Infine, neppure puo’ giovare alla parte ricorrente l’all. A del ccnl in questione, che, nella parte relativa alla cat. D, prevede, all’ultimo capoverso, che “Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla 8^ qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale e’ fissato nella posizione economica D3”.

Gli effetti favorevoli di tale disposizione richiedono infatti un presupposto che il giudice di merito ha escluso, ossia che le delibere regionali avessero istituito un profilo professionale eccedente i limiti del precedente inquadramento del dipendente nella 7^ qualifica funzionale.

Le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo, conducono al rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 3000,00 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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