Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10013 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017), n. 10013
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12616/2016 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANGEMINI 72,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO FRANCIOSA, rappresentata e
difesa dall’Avvocato SANDRO D’OVIDIO;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS (OMISSIS) E DELLO STESSO IN
PROPRIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2417/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di S.O. cui era succeduta l’erede F.M. – per il pagamento di prestazioni professionali svolte dal geom. P.) sul duplice rilievo della infondatezza della querela di falso proposta avverso una scrittura di riconoscimento di debito e – comunque – dell’avvenuta dimostrazione documentale delle prestazioni per cui il P. aveva richiesto il pagamento;
la Corte ha evidenziato che la pronuncia del primo giudice era fondata su una duplice ratio decidendi ed ha rilevato che la seconda ratio (quella non fondata sulla scrittura privata oggetto di querela) non era stata oggetto di alcuna censura, facendone conseguire l’inammissibilità del motivo di gravame concernente il rigetto della querela di falso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo del ricorso per cassazione, la F. denuncia la nullità della sentenza per il fatto che l’atto di appello risultava notificato al P.M. presso il Tribunale, anzichè a quello presso il giudice ad quem (ossia alla Procura Generale presso la Corte di Appello);
il motivo è inammissibile per difetto di interesse: non essendo stata censurata l’affermazione secondo cui la pretesa del P. era risultata provata a prescindere dall’esito del giudizio sulla querela di falso, l’eventuale accertamento della nullità del giudizio concernente la querela non sarebbe idoneo a modificare l’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (atteso che il rigetto dell’opposizione risulta comunque fondato sulla seconda ratio individuata dalla Corte di Appello);
in difetto di attività difensiva da parte della intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017