Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10013 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10013 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCORSONE GIUSEPPE – SCORSONE ANTONIO – SCORSONE
ALFONSINA – SCORSONE CARMELA

Elettivamente domiciliati in Roma, via Emilio Faà
di Bruno, n. 52, nello studio dell’avv. Gianfranco
Zacco; rappresentati e difesi dall’Avv. Armando
Calafato, giusta procura speciale in calce al ricorso.
ricorrenti
contro
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‘’

2014
1

Data pubblicazione: 15/05/2015

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA
intimato

nonché sul ricorso proposto da

Rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato.
ricorrente incidentale
contro
SCORSONE GIUSEPPE – SCORSONE ANTONIO – SCORSONE
ALFONSINA – SCORSONE CARMELA
intimati

avverso la sentenza della Corte di appello di Pa.i.
lermo, n. 1209, depositata in data 24 settembre
2008;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 6 novembre 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per l’Assessorato regionale l’avv. gen.
dello Stato Giancarlo Caselli;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott.ssa Immacolata Zeno,
la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale.

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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA

k

Svolgimento del processo

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Palermo, in parziale riforma della

gennaio 2002 con la quale l’Assessorato ai Lavori
Pubblici della Regione Siciliana era stato condannato, a titolo di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, al pagamento in favore di
Francesca Caminiti della somma di lire 57.713.708,
ha liquidato il danno relativo alla interclusione
del fondo residuo nella rivalutata somma di euro
127.590,74, oltre interessi dal 21 gennaio 1987.
1.1 – La Corte, con sentenza non definitiva deposi3

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tata il 12 gennaio 2005, aveva dichiarato inammissibile l’appello relativamente al capo con cui il
Tribunale di Palermo si era dichiarato incompetente in ordine ala domanda di determinazione
dell’indennità di occupazione, ed al capo che aveva
liquidato il danno da occupazione acquisitiva.
1.2 – Per la cassazione di tali decisioni propongono distinti ricorsi i signori Scorsone Giuseppe,
Antonio, Alfonsina e Carmela, eredi della Caminiti,
con tre motivi, nonché l’Assessorato Regionale, con
due motivi.

sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 31

Motivi della decisione

2 – Preliminarmente deve disporsi, ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ri-

cisioni.
3 – Con il primo motivo, denunciando violazione e
falsa applicazione dell’art. 20 della 1. n. 865 del
1971 e dell’lrt. 112 cod. proc. civ. gli eredi della Caminiti si dolgono del giudizio di inammissibilità relativo al motivo di impugnazione concernente la declaratoria di incompetenza in merito
all’indennità di occupazione legittima, richiamando
l’orientamento secondo cui il giudice di appello,
funzionalmente competente in merito alla determinazione di detta indennità, qualora investito della
questione in sede di gravame, ha il dovere di pronunciarsi al riguardo.
3.1 – Con il secondo mezzo si deduce la violazione
dell’art. 345 cod. proc. civ., per aver la corte
territoriale erroneamente qualificato come “nuova
domanda” quella relativa al danno richiesto in merito al fondo residuo.
3.2 – Con la terza censura si denuncia l’erronea
applicazione dei criteri riduttivi di cui all’art.
5 bis della 1. n. 359 del 1992, sebbene la decisio-

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corsi, in quanto proposti avverso le medesime de-

ne impugnata sia stata emessa in un momento successivo alla loro abrogazione, avvenuta con la nota
pronuncia della Corte costituzionale n. 349 del

4 – Il ricorso principale è inammissibile.
4.1 – Deve invero rilevarsi come nel presente giudizio di legittimità, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di settembre dell’anno
2008, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs.
2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’articolo 6,
che ha introdotto l’articolo 366 bis cod. proc.
civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la
cui peculiarità rispetto

alla già esistente

prescrizione della indicazione nei motivi

di

ricorso della violazione denunciata consiste
nella imposizione di una sintesi originale ed
autosufficiente

della violazione stessa, fun-

zionalizzata alla formazione immediata

e di-

retta del principio di diritto al fine del miglior
esercizio della funzione nomofilattica l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui
all’articolo 360, coma 1,

nn.

1,

2, 3 e 4, deve

concludersi, a pena di inammissibilità, con la
formulazione di un quesito di diritto che, rias-

2007.

sunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito e indicata sinteticamente la regola di
diritto applicata da quel giudice, enunci la di-

rente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta
che ad esso si dia discenda in modo univoco raccoglimento o il rigetto del gravame.
Analogamente, nei casi di cui all’articolo 360
c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U.
n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008)
un momento di sintesi omologo del quesito di
diritto – che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
4.2 – Il ricorso in esame non è conforme a tali
disposizioni, atteso che manca del tutto, a corredo
dei motivi, il quesito di diritto, formulato nei
termini sopra evidenziati.
4.3 – La declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente l’applicazione dello ius super-

veniens, richiedendosi a tal fine non solo che il
motivo del ricorso, investa, anche indirettamente,
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versa regola di diritto che ad avviso del ricor-

il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta,
ma, soprattutto, che esso, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria.

vocata, la necessaria sussistenza della questione
ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi,
generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporls. Il rilievo dell’inammissibilità del
ricorso, per le ragioni da ultimo richiamate non
può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate
(Cfr. Cass., 26 luglio 2011, n. 16266; Cass., 4
gennaio 2011, n. 80).
5 – Con il proprio ricorso, da considerarsi incidentale in quanto successivo a quello proposto dai
proprietari (Cass., 16 luglio 2014, n. 16221),
l’Assessorato regionale sostiene che l’attribuzione
di una voce ulteriore voce di danno, corrispondente
al pregiudizio arrecato al fondo residuo, in quanto
privato di una via di accesso, sarebbe avvenuta, in

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In particolare, con riferimento alla disciplina in-

quanto richiesta per la prima volta con l’atto di
appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc.
civ., con specifico riferimento al divieto di pro-

5.1 – Con il secondo mezzo si denuncia contraddittorietà della motivazione, per aver la corte territoriale – sotto altro profilo (in relazione alla
mancata restituzione di una parte del fondo non interessata dall’opera pubblica) dichiarato
l’inammissibilità della domanda in quanto proposta
per la prima volta in appello.
6 – Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in
quanto intimamente correlate, non possono essere
condivise.
6.1

Deve

in

primo

luogo

rilevarsi

l’inammissibilità della seconda censura, in quanto,
oltre alla mancata formulazione del momento di sintesi conclusivo prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.
nell’interpretazione resane costantemente da questa
Corte, in relazione a un “error in procedendo”,
quale quello denunciato dall’amministrazione, non è
predicabile il vizio di motivazione, in quanto in
relazione a tale aspetto questa Corte ha il poteredovere di procedere all’esame diretto degli atti,
accertando la sussistenza o meno della violazione

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porre domande nuove in appello.

indipendentemente dalla motivazione della decisione
impugnata.
6.2 – Tanto premesso, deve constatarsi che, proprio

mo motivo appare infondato, in quanto dall’esame
dell’atto di citazione notificato in data 28 settembre 1989 emerge che l’attrice propose una domanda risarcitoria includente ogni pregiudizio arrecato alla sua proprietà, non omettendo di indicare
“gli ulteriori danni arrecati alla restante proprietà..”, compresa “la eliminazione di una comoda
stradella di accesso ivi esistente da tempo immemorabile che ha reso intercluso il fondo residuo”.
7 – In considerazione della reciproca soccombenza,
vanno interamente compensate le spese relative al
presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile
il principale, rigetta l’incidentale. Compensa interamente fra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sez.

Civile, il 6 novembre 2014.

in funzione dell’aspetto testè evidenziato, il pri-

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